Art. 1
I Soci ordinari sono ripartiti nelle varie Classi, nella proporzione seguente: I Classe n. 50; II Classe n. 80; III Classe n. 55; IV Classe n. 50.
Art. 2
Ogni Socio ordinario, emerito o soprannumerario potrà proporre a Socio della propria Classe persona nota nel campo scientifico, letterario ed artistico. La proposta, fatta alla rispettiva Classe e da questa approvata, sarà comunicata al Presidente, il quale la presenterà all’Assemblea generale dei Soci.
Art. 3
Ogni nuovo Socio ordinario riceverà il diploma dell’Accademia ed è tenuto a pagare
€ 26,00. Uguale somma dovrà essere versata da ogni nuovo Socio aggregato o corrispondente che desideri ricevere il diploma.
Art. 4
Il Segretario Generale, coadiuvato dal Vice Segretario, nell'ambito dei compiti assegnatigli dallo Statuto, presiede ai lavori della Cancelleria e dell’Archivio; provvede al funzionamento dei vari settori dell’Accademia; sottoscrive i diplomi.
Art. 5
La biblioteca dell’Accademia è costituita da tutti i libri in atto esistenti, dagli acquisti che verranno ulteriormente fatti, dalle proprie pubblicazioni, dalle pubblicazioni periodiche ottenute in cambio degli "Atti" e dalle opere offerte dai Soci e da Enti pubblici e privati.
Art. 6
I libri dell’Accademia non possono essere dati in prestito, se non previa autorizzazione del Bibliotecario.
Art. 7
La biblioteca è aperta al pubblico. Alla consultazione sono ammessi i Soci e le persone debitamente autorizzate.
Art. 8
Il Bibliotecario, coadiuvato dal Vice Bibliotecario, nell’ambito dei compiti assegnati dallo Statuto, vaglia le proposte d’acquisto, promuove gli acquisti di nuove opere, vigila sul funzionamento della biblioteca, sovraintende alla redazione del topografico, alla schedatura, alla collocazione, alla catalogazione dei libri della biblioteca ed a quanto altro necessario per il buon andamento dei servizi.
Art. 9
L’Economo Generale, nell'ambito dei compiti assegnati dallo Statuto, cura gli inventari del patrimonio dell’Accademia, tranne quello topografico dei libri, e ne risponde direttamente. Riscuote tutte le rendite ed i contributi dell’Accademia, versandone gli importi in conformità al disposto art. 23 dello Statuto.
Art. 10
Le spese, nei limiti fissati nel bilancio, possono essere erogate sulla base dei mandati a firma del Presidente o, per sua specifica delega, di uno dei due Vice Presidenti o del Segretario Generale. Le spese di ordinaria amministrazione possono essere erogate dall’Economo Generale.
Il Consiglio di Presidenza delibera la somma da anticipare a tale scopo, che non potrà superare la cifra di € 516,00 nell’arco di un mese.
Art. 11
Il Presidente, con proprio provvedimento, specificherà i compiti dei dipendenti distaccati ai sensi e nei limiti di cui all’art. 21 dello Statuto, tenendo conto che le esigenze dell’Accademia comportano attività di cancelleria, di amministrazione, di contabilità, di biblioteca ed esecutive.
Art. 12
L’Accademia pubblica i propri "Atti" in volumi o fascicoli separati, divisi in:
- parte storico-ufficiale
-
parte scientifica
Nella parte storico-ufficiale vengono pubblicati i nomi dei componenti del Consiglio di Presidenza e delle altre cariche previste dallo Statuto e dal Regolamento; la relazione sull’attività svolta dall’Accademia nell’anno precedente; l’elenco dei Soci e quello dei periodici posseduti dall’Accademia; i necrologi e le commemorazioni dei Soci defunti e quanto altro abbia carattere generale o amministrativo.
La parte scientifica è composta da un volume unico o da volumi separati per ogni singola Classe.
La distribuzione e la vendita degli "Atti" sarà effettuata seconde le direttive proposte dal Consiglio di Presidenza.
Art. 13
Ai fini dell’art. 25 dello Statuto un comitato per ciascuna Classe, composto dal Direttore, dal Vice Direttore, dal Segretario e da due membri designati dai Soci della Classe, cura la pubblicazione delle comunicazioni dei Soci onorari, ordinari e corrispondenti, e sceglie i lavori dei Soci aggregati e di altri studiosi presentati dai Soci ordinari e che possono essere inseriti negli "Atti". Esso può eventualmente avvalersi di accademici particolarmente esperti.
Art. 14
Tutte le comunicazioni, in stesura definitiva, debbono essere presentate in cartelle dattiloscritte subito dopo le adunanze delle singole Classi.
Le spese per la pubblicazione delle comunicazioni sono a carico dell’Accademia nei limiti di 50 pagine di stampa; le pagine eccedenti, come anche i cliches e le tavole fuori testo sono a totale carico degli Autori.
Agli Autori spettano gratuitamente 25 estratti per ogni pubblicazione. Tutti gli Autori sono tenuti ad osservare le norme relative alla stampa fissate dai comitati delle singole Classi.
Art. 15
Gli "Atti" sono inviati, oltre che ai Soci dell’Accademia, alle Accademie e Istituti scientifici e letterari che diano in cambio le loro pubblicazioni periodiche.
I Soci corrispondenti, ove lo chiedano per iscritto al Segretario Generale, possono godere dell’invio degli "Atti".
Nei limiti delle disponibilità, l’abbonamento agli "Atti" potrà essere concesso a persone estranee al corpo accademico, mediante scambio di pubblicazioni.
Art. 16
Sarà cura del Segretario Generale determinare le modalità per un’adeguata pulizia e disinfestazione dei locali dell’Accademia. Sarà cura del Bibliotecario predisporre quanto necessario per la spolveratura e disinfestazione dei libri.