Art. 1
L’Accademia Peloritana dei Pericolanti ha per scopo l'incremento delle Scienze, delle Lettere e delle Belle Arti. Essa ha sede in Messina.
Art. 2
L’Accademia è costituita da Soci ordinari, Soci emeriti, Soci soprannumerari, Soci onorari, Soci aggregati e Soci corrispondenti.
I Soci, a qualsiasi categoria appartengano, sono eletti dall’Assemblea dei Soci emeriti, ordinari e soprannumerari.
Art. 3
Il corpo accademico dei Soci è distinto in quattro Classi:
Classe I: Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali;
Classe II: Scienze Medico-Biologiche;
Classe III: Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche;
Classe IV: Lettere, Filosofia e Belle Arti.
Art. 4
Alle singole Classi è preposto un Direttore, coadiuvato da un Vice Direttore e da un Segretario.
Art. 5
All'Accademia è preposto un Presidente coadiuvato da un Consiglio di Presidenza, del quale fanno parte: i due Vice Presidenti; il Segretario Generale e il Vice Segretario, il Direttore, il Vice Direttore, il Segretario di ciascuna Classe, il Bibliotecario e il Vice Bibliotecario, l’Economo e il Vice Economo.
I componenti del Consiglio di Presidenza sono eletti dall’Assemblea dei Soci emeriti, soprannumerari e ordinari. Durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
Art. 6
Possono essere eletti Soci ordinari i cittadini italiani che si siano distinti per la ricerca scientifica e per l'attività culturale e professionale.
I Soci ordinari hanno l’obbligo di tenere la residenza abituale nella città di Messina o in una località vicina, donde possano partecipare assiduamente all’attività dell’Accademia.
Art. 7
Il Socio ordinario, che abbia dato lustro all’Accademia, al compimento del 70° anno d’età può, su proposta del Consiglio di Presidenza, essere trasferito nella speciale categoria dei Soci emeriti, conservando tutti gli onori e le prerogative del grado.
Il Socio emerito ha l’obbligo di tenere l’abituale residenza nella città di Messina o in località vicina.
Art. 8
Il Socio ordinario che abbia dato lustro all’Accademia, qualora senza giustificato motivo non partecipi per un triennio alla adunanze dell’Accademia, può a seguito di proposta del Consiglio di Presidenza essere trasferito nella speciale categoria dei Soci soprannumerari, dove, come il Socio emerito, conserva tutte le prerogative del grado.
Il Socio soprannumerario ha, come i Soci ordinari ed i Soci emeriti, l’obbligo di tenere l’abituale residenza nella città di Messina o in località vicina.
Col trasferimento del Socio ordinario nella categoria dei Soci soprannumerari, il seggio da lui precedentemente occupato viene considerato vacante.
Il Socio soprannumerario, qualora senza un giustificato motivo non partecipi per un triennio alle adunanze dell'Accademia, pur mantenendo il diritto di partecipare alle adunanze, perde gli altri diritti spettanti agli altri Soci.
Art. 9
Possono, su proposta del Consiglio di Presidenza, essere eletti Soci onorari studiosi, letterati, artisti, professionisti di spiccata competenza scientifica e di grande prestigio, anche stranieri e non residenti a Messina, i quali abbiano svolto una qualche attività che dia lustro all’Accademia.
Art. 10
Possono essere eletti Soci aggregati quei cittadini italiani che con la loro operosità scientifica, letteraria, artistica diano affidamento di contribuire al lustro dell’Accademia.
I Soci aggregati hanno l’obbligo di avere l’abituale residenza nella città di Messina o in località vicina.
Il Socio aggregato, qualora senza giustificato motivo non partecipi per un triennio alle adunanze dell’Accademia, può dal Consiglio di Presidenza essere considerato dimissionario.
Art. 11
I Soci ordinari, i Soci emeriti e i Soci soprannumerari che si trasferiscano in altra sede, possono su proposta del Consiglio di Presidenza passare nella categoria dei Soci corrispondenti.
A questa categoria possono essere nominati anche studiosi, letterati ed artisti sia italiani che stranieri, che abbiano svolto una qualche attività che dia lustro all’Accademia.
Il Socio che dalla categoria dei Soci ordinari e dei Soci emeriti è trasferito in quella dei Soci corrispondenti, per aver mutato la sua residenza, qualora ritorni in sede, rientra nella categoria di provenienza.
Il Socio ordinario rioccupa il seggio che dopo il suo ritorno si renda libero nella Classe cui appartiene.
Art. 12
I Soci, a qualsiasi categoria si vogliano assegnare in accoglimento delle indicazioni delle Classi, sono proposti dal Consiglio di Presidenza e vengono eletti dall’Assemblea Generale dei Soci ordinari, dei Soci emeriti e dei Soci soprannumerari.
Art. 13
Il Presidente dell’Accademia può proporre all’Assemblea generale per l’elezione a Soci persone che ritenga degne di poterne far parte.
Art. 14
Il Presidente, con circostanziata motivazione e previo parere vincolante del Consiglio di Presidenza a maggioranza qualificata dispone, la revoca di un Socio, il quale si renda indegno di far parte dell’Accademia o comunque nuoccia al suo prestigio e al suo incremento.
Art. 15
Il Presidente assicura il rispetto dello Statuto e del Regolamento, promuove e coordina le attività dell’Accademia, alle quali, quando lo ritiene opportuno, può ammettere anche non Soci dell'Accademia. Convoca e presiede le Assemblee generali e il Consiglio di Presidenza. Trasmette ogni anno agli organi statali e regionali competenti una relazione sull’attività svolta dall’Accademia nell'anno che si è concluso, e sul programma stabilito per l’anno che inizia.
Se è assente, viene sostituito dal Vice Presidente più anziano e, se questi non è disponibile, dal secondo Vice Presidente.
Art. 16
I Vice Presidenti collaborano con il Presidente ed eventualmente lo sostituiscono nell’ordine di anzianità, come s’è detto nell’art. precedente.
L'anzianità è determinata dalla data di elezione a Socio ordinario dell’Accademia.
Art. 17
Il Segretario generale coadiuva il Presidente dell’Accademia nella esplicazione delle sue mansioni. Cura i rapporti tra l’Accademia e le altre Istituzioni similari, nazionali ed estere. Coordina i rapporti delle Classi. Provvede al funzionamento dei vari settori dell’Accademia. Ogni anno presenta all’Assemblea Generale una relazione sull’attività, sulla situazione e sulle esigenze dell’Accademia.
Il Vice Segretario generale collabora col Segretario generale e in caso d'emergenza lo supplisce.
Art. 18
Il Direttore di Classe dirige e incrementa l’attività generale della sua Classe secondo un regolamento che ciascuna classe dovrà redigere. Convoca e presiede le sedute di Classe, alle quali, quando lo ritiene opportuno, può ammettere anche non Soci dell’Accademia. È collaborato dal Vice Direttore della Classe e dal Segretario.
Nelle adunanze del Consiglio di Presidenza dà relazione dell’attività svolta dalla Classe nell’anno in corso e di quella programmata per l’anno successivo. Indica l’attuale situazione dei Soci della Classe e propone l’eventuale nomina di nuovi Soci.
Se il Direttore di Classe è assente lo sostituisce il Vice Direttore e in assenza di questi il Socio della Classe più anziano.
Nel caso di adunanza di un gruppo di Classi o di Seminari di Classi affini, l’adunanza sarà convocata congiuntamente dai Direttori delle Classi interessate e presieduta dal Direttore più anziano.
Art. 19
Il Bibliotecario ha la direzione scientifica della biblioteca e sovraintende alla conservazione, all’incremento, alla sistemazione e all’utilizzazione del patrimonio librario dell’Accademia.
Presenta al Consiglio di Presidenza tramite il Segretario generale una annuale relazione sulla sistemazione e sulle esigenze della biblioteca.
Il Vice Bibliotecario collabora col Bibliotecario e in caso di necessità lo supplisce.
Art. 20
L’Economo, su delega e direttiva del Consiglio di Presidenza, cura l’amministrazione ordinaria dell’Accademia, secondo quanto è previsto nel Regolamento. Annualmente presenta al Consiglio di Presidenza una relazione sulle spese sostenute e sulla consistenza patrimoniale.
Rende noto ed illustra all’Assemblea generale il bilancio consuntivo e quello preventivo stabilito dal Consiglio di Presidenza anche su indicazione delle Classi.
Art. 21
L’organico è composto da personale appositamente distaccato dall’Università, coi compiti corrispondenti alle rispettive mansioni e qualifiche, tenendo conto delle esigenze amministrative, bibliotecarie ed esecutive dell’Accademia.
Art. 22
Il patrimonio dell’Accademia è costituito:
- dai mobili, dalle macchine, dagli arredamenti, dai quadri e dalle statue, dal patrimonio librario, di cui negli appositi inventari da tenere ed aggiornare secondo le norme prescritte nel Regolamento;
- dalle somme provenienti da alienazioni di beni, da lasciti o da donazioni;
- dalle rendite degli eventuali capitali;
- dai contributi annuali che le pervengono da vari Enti;
- dalle quote annuali versate dai Soci.
Art. 23
All’amministrazione del patrimonio dell’Accademia presiede il Consiglio di Presidenza che delega a questo compito un Consigliere che provvede anche alla gestione nei limiti della delega secondo quanto previsto dal Regolamento.
Art. 24
Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, da donazioni o comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio, devono essere impegnate, secondo le decisioni del Consiglio di Presidenza, in titoli nominativi di Stato o certificati di credito o altre forme analoghe.
Le somme necessarie all’ordinaria amministrazione dell’Accademia possono essere depositate in conto corrente fruttifero presso istituti di credito designati dal Consiglio di Presidenza.
Della inosservanza delle disposizioni, di cui ai commi precedenti del presente articolo, sono solitamente responsabili il Presidente e l’Economo.
Art. 25
L'amministrazione dell’Accademia è sottoposta al controllo di un Collegio di Revisori dei Conti, costituito da tre membri effettivi e da due supplenti.
I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea generale, secondo quanto prescritto dall’art. 31.
Ogni anno riferiscono all’Assemblea generale sull’andamento dell’amministrazione.
Art. 26
Le adunanze dell’Accademia si distinguono in generali e di classe, in culturali e amministrative:
1. Assemblea generale dei Soci;
2. Adunanza del Consiglio di Presidenza;
3. Adunanza delle singole Direzioni di Classe;
4. Adunanza delle Classi;
5. Adunanze generali.
All'Assemblea generale dei Soci partecipano i Soci ordinari, i Soci emeriti e i Soci soprannumerari.
Alle adunanze di cui ai nn. 2, 3, 4, partecipano i Soci che fanno parte di questi organi. Alle adunanze di cui al n. 5, che sono esclusivamente culturali, partecipano tutti i Soci e dietro invito anche persone estranee all’Accademia.
Le adunanze generali e di classe possono essere pubbliche, se il Presidente e il Direttore di Classe, per quanto a ciascuno compete, ritengano opportuno estendere l’invito anche ai non Soci dell’Accademia.
Art. 27
L’Assemblea generale dei Soci ordinari, emeriti e soprannumerari ha luogo una volta l’anno. Potrà aver luogo una seconda adunanza generale per la elezione di nuovi Soci.
Art. 28
L’elezione a cariche accademiche si fa ogni cinque anni nel tempo stabilito dal Regolamento.
Nel caso che una carica venisse a rendersi vacante l’elezione può aver luogo nell’annuale Assemblea dei Soci ordinari, emeriti e soprannumerari prescritta per l’elezione di nuovi Soci. Eccezionalmente, in casi in cui è indispensabile, l’elezione può avvenire in qualsiasi momento.
Art. 29
Le adunanze annue generali per l'elezione dei nuovi membri dell’Accademia non possono essere più di due.
In prima convocazione l’adunanza non è valida se non vi partecipi la metà più uno dei soci ordinari. In seconda convocazione l’adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Saranno eletti coloro che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti senza computare gli astenuti.
Quando anche nella seconda convocazione non si raggiunga il numero dei voti necessario per l’elezione di un nuovo membro, il posto per cui si è indetta la votazione resta vacante fino al tempo delle nuove convocazioni.
Art. 30
II Presidente dell’Accademia è di diritto il Rettore dell’Università di Messina.
Art. 31
Gli altri componenti del Consiglio di Presidenza, di cui all’art. 5 sono eletti a scrutinio segreto in non più di due adunanze. A tal fine, il Consiglio di Presidenza renderà pubbliche in Assemblea le liste dei nominativi dei dignitari uscenti, nonché i nominativi degli eventuali aspiranti alle cariche, che si siano segnalati al Consiglio medesimo almeno cinque giorni prima della data delle elezioni. Con le stesse modalità si procede all’elezione dei Revisori dei Conti, di cui all’art. 25.
Art. 32
Ciascuna Classe, mediante elezione al suo interno a scrutinio segreto, propone all’Assemblea generale, per il tramite del Consiglio di Presidenza, i nominativi dei candidati alle cariche di cui all’art. 4.
Art. 33
L'Accademia dà notizia della propria attività mediante la pubblicazione periodica di Atti storico-ufficiali e di Atti delle singole Classi.
a) Gli Atti storico-ufficiali, che sono quinquennali, contengono:
La pubblicazione di questi Atti storico-ufficiali viene curata dal Consiglio di Presidenza tramite un suo componente da esso a ciò designato.
b) Gli Atti delle singole Classi, che sono annuali contengono:
La pubblicazione degli Atti delle Classi viene decisa e curata da ciascuna Classe secondo le norme previste nel Regolamento.