Costituzione del Dipartimento
Con D.R. n. 10 del 12/01/1999 ha cambiato la sua denominazione in Dipartimento di Chimica Industriale e Ingegneria dei Materiali.
Con Delibera del Consiglio del 29/03/2006, il Dipartimento è articolato nelle sezioni riportate nell'All. A.
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni, le modalità di gestione e di funzionamento del Dipartimento di Chimica Industriale e Ingegneria dei Materiali, in conformità alla normativa vigente.
Funzioni del Dipartimento
1. Il Dipartimento svolge le seguenti funzioni:
Afferenza al Dipartimento
1. I settori scientifico-disciplinari caratterizzanti il Dipartimento, omogenei per fini o per metodo, sono riportati nell'All. B.
2. Al Dipartimento afferiscono i professori e i ricercatori dei settori scientifico-disciplinari riportati nell'All. B, che svolgono la loro attività nell'Ateneo e che chiedono di farvi parte.
3. Sulla richiesta di afferenza delibera motivatamente il Consiglio del Dipartimento. In caso di delibera di diniego del Consiglio, il Senato Accademico deciderà sull'allocazione del docente, secondo quanto previsto dall'art.20 dello Statuto.
4. Il docente che afferisce ad altro Dipartimento ha diritto al trasferimento dei fondi e dei beni mobili acquistati con i propri fondi di ricerca.
Il Consiglio dà parere al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, relativamente al trasferimento dei fondi e dei beni mobili acquistati con fondi di ricerca dei docenti quando gli stessi siano stati acquistati nell'ambito di un progetto a cui partecipano più docenti.
Organi del Dipartimento
1. Sono organi del Dipartimento:
Il Consiglio di Dipartimento
1. La composizione del Consiglio di Dipartimento è conforme al disposto dell'art. 23, comma 2, dello statuto d'Ateneo.
2. Il Direttore indice le elezioni del rappresentante del personale tecnico ed amministrativo per il successivo triennio accademico, del rappresentante dei titolari di assegni di ricerca e del rappresentante degli iscritti ai dottorati di ricerca per il biennio successivo, almeno trenta giorni prima della scadenza del loro mandato.
3. In caso di impedimento del Direttore le elezioni sono indette dal decano del Dipartimento.
4. Le componenti elettive del Consiglio non hanno più titolo di rappresentanza in caso di cessato servizio, trasferimento, volontarie dimissioni o conseguimento del dottorato di ricerca o termine dell'assegno di ricerca.
5. Il Direttore procederà ad indire nuove elezioni per surrogare la componente elettiva sino al termine del suo mandato.
6. Il Consiglio di Dipartimento è convocato in via ordinaria dal Direttore con avviso scritto, raccomandata, fax o e-mail, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di esigenze straordinarie ed urgenti, il Consiglio pu˜ essere convocato anche ad horas.
7. Il Consiglio è convocato, altresì, su richiesta avanzata da almeno un terzo dei suoi componenti.
8. Alle adunanze del Consiglio possono partecipare, per la sola discussione di specifici argomenti, tecnici ovvero professionisti all'uopo invitati dal Direttore.
9. Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti presenti, dopo aver sottratto il numero degli assenti che abbiano presentato giustificazione scritta.
10. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con voto palese, a maggioranza semplice dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale la proposta che ha ottenuto il voto favorevole del Direttore. Il Consiglio delibera a voto segreto nel caso di provvedimenti che riguardano singoli componenti del Dipartimento.
11. Il Consiglio può essere convocato nelle forme ristrette, nelle specifiche materie previste dall'art. 85 del DPR 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni.
12. Il Consiglio di Dipartimento è organo deliberativo, di indirizzo e di controllo ed esercita tutte le competenze relative alla programmazione delle attività del Dipartimento.
13. Al Consiglio spetta:
Il Direttore del Dipartimento
1. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento, fra i professori di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno, secondo quanto previsto dalla Legge 4 novembre 2005, n.230, recante riordino della docenza universitaria. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e la sua rieleggibilità è normata dallo Statuto. La carica di Direttore è incompatibile con le altre cariche elettive previste dallo statuto di Ateneo e con la carica di Prorettore vicario e di Coordinatore del Collegio dei Prorettori.
2. Il Direttore pro-tempore convoca il Consiglio di Dipartimento, almeno 30 giorni prima della data di scadenza del proprio mandato, per procedere all'elezione del nuovo Direttore.
3. L'elezione, a scrutinio segreto, avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
4. Nel caso che nella prima votazione nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza prescritta, si procede ad una seconda votazione per la quale è sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi. Nel caso che nella seconda votazione nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza prescritta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.
5. Qualora il Direttore, per grave impedimento, decadenza o dimissioni, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, il decano del Dipartimento convoca entro 30 giorni il Consiglio per procedere alle elezioni del nuovo Direttore.
6. Il Direttore eletto nomina un suo sostituto, tra i professori di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno, che ne faccia le veci in caso d'assenza o temporaneo impedimento, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento ed al Rettore.
7. Il Direttore è il legale rappresentante del Dipartimento e vigila sull'osservanza della legge al suo interno.
8. Il Direttore di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
La Giunta di Dipartimento
1. La Giunta è composta dal Direttore, che la presiede, ed, in misura paritaria ove possibile, da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia e da due ricercatori, eletti ogni tre anni dai componenti ciascuna categoria a maggioranza semplice degli aventi diritto. Fanno, altresì, parte della Giunta i coordinatori delle sezioni. Della giunta fa parte il segretario amministrativo con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante. Con voto consultivo partecipa, anche, il rappresentante del personale tecnico ed amministrativo del Consiglio, quando si trattino affari concernenti detto personale.
2. Possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, i coordinatori dei dottorati di ricerca ed i rappresentanti dei dottorandi di ricerca e degli assegnisti.
3. Alla Giunta, in materia di convocazione e modalità di votazione, si applicano le stesse norme di cui al precedente art. 6.
4. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nello svolgimento dei suoi compiti ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Dipartimento.
5. La Giunta dura in carica per tre anni accademici. Il rinnovo è contemporaneo per tutte le sue componenti.
6. Qualora uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo componente scade insieme con quello degli altri componenti della Giunta.
7. I provvedimenti di nomina dei componenti elettivi, del Consiglio, della Giunta e delle Sezioni sono di competenza del Direttore del Dipartimento, il quale ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione centrale i nominativi degli eletti.
Il Segretario amministrativo del Dipartimento
1. Il Segretario amministrativo è nominato con decreto del Direttore amministrativo e svolge le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto, dai regolamenti universitari e dal regolamento del Dipartimento.
2. Coordina
le attività amministrativo-
3. Collabora con il Direttore per l'attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio della struttura e per lo svolgimento delle attività volte al miglior funzionamento del Dipartimento, ivi compresa l'organizzazione di corsi, convegni e seminari; cura in particolare, sotto la sua responsabilità, l'attuazione delle deliberazioni inerenti alle sue specifiche competenze.
4. E' responsabile della segreteria amministrativa della struttura e coordina l'attività del personale amministrativo ad essa addetto, il quale risponde direttamente al Segretario amministrativo per l'attività svolta. Ha il compito di aggiornare i propri collaboratori sull'evoluzione legislativa e delle procedure.
5. Coordina inoltre l'attività del rimanente personale che svolge compiti comunque correlati alla segreteria amministrativa. Per tali compiti il personale risponde direttamente al Segretario amministrativo.
6. La gestione finanziaria e contabile del Dipartimento è di sua competenza ed, in particolare, il Segretario amministrativo:
7. Il Segretario amministrativo, propone al Direttore della struttura, chi, tra il personale amministrativo di qualifica pari o immediatamente inferiore dell'area amministrativa, lo dovrà sostituire, limitatamente agli atti indifferibili e urgenti, con esclusione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nei casi di sua assenza o temporaneo impedimento.
8. Qualora al Dipartimento non sia assegnata alcuna unità di personale appartenente alla categoria D (area amministrativo-gestionale) e C (area amministrativa) o non sia possibile provvedere ai sensi della precedente disposizione, in caso di assenza o di temporaneo impedimento del Segretario amministrativo e qualora non sia possibile risolvere diversamente, per la firma dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso provvede un funzionario designato dal Direttore amministrativo dell'Università, oppure altro Segretario amministrativo designato ad interim dal Direttore amministrativo.
Articolazione interna del Dipartimento
1. Il Dipartimento si articola nelle sezioni indicate nell'All. A. Le sezioni sono costituite da unità di ricerca, laboratori, centri.
2. Le sezioni curano e sviluppano gli aspetti scientifici, omogenei per tematiche, che fanno parte del progetto scientifico complessivo del Dipartimento.
3. Alle sezioni possono essere demandati compiti organizzativi nell'ambito delle attività del Dipartimento.
4. La costituzione, la soppressione, l'attività delle sezioni e le modalità di elezione del Coordinatore sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento.
5. Le sezioni non possono avere in alcun caso autonomia amministrativo-contabile.
6. Gli afferenti al Dipartimento eleggono i Coordinatori delle sezioni.
7. L'afferenza alle sezioni viene comunicata al Direttore sulla base di adeguate motivazioni. Tale scelta è tacitamente rinnovata sino alla presentazione di una successiva comunicazione.
Autonomia del Dipartimento
1. Al Dipartimento è attribuita dall'art. 41 dello statuto autonomia finanziaria, di bilancio e negoziale nei limiti stabiliti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Nell'ambito dell'autonomia, il Dipartimento applicherà le norme previste dalla vigente legislazione, dallo statuto (in particolare dagli artt.: 39, 40, 41 e 42) e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
Gestione finanziaria
1. La gestione finanziaria e l'attività negoziale del Dipartimento si svolge secondo quanto previsto dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e da quello sulle spese in economia dell'Ateneo.
Gestione patrimoniale
1. La gestione del patrimonio del Dipartimento è conforme a quanto previsto dall'apposito regolamento dell'Ateneo.
Accesso alla documentazione
1. Per quanto attiene all'accesso alla documentazione in possesso del Dipartimento, il rilascio di copie e certificazioni, si applicano le disposizioni del regolamento d'Ateneo.
Modalità di approvazione del regolamento
1. Per deliberare l'approvazione o le modifiche del presente regolamento devono essere presenti i due terzi dei componenti il Consiglio e la proposta deve ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il regolamento approvato è soggetto ai controlli di legittimità e di merito previsti dall'art.38 dello statuto d'Ateneo.
3. Per i regolamenti riguardanti la costituzione o la soppressione delle sezioni del Dipartimento, di cui all'art.10 del presente regolamento, si deroga dal controllo di legittimità di cui all'art.38 dello statuto d'Ateneo.
Partecipazione agli organi collegiali
1. La partecipazione agli organi collegiali è obbligatoria, ai sensi del comma 3 dell'art.50 dello statuto d'Ateneo. Per i membri elettivi, l'assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle sedute degli organi collegiali comporta la decadenza del mandato. La decadenza è dichiarata con decreto del Rettore.
Norme finali e transitorie
1. Per quanto
non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni dei cui
al D.P.R. 382/80, e successive modificazioni ed integrazioni,
le norme contenute nello statuto d'Ateneo, nel regolamento di Ateneo
per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché le norme
che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari.
All. A
SEZIONI
DEL DIPARTIMENTO
All. B
SETTORI
SCIENTIFICO-DISCIPLINARI CARATTERIZZANTI IL DIPARTIMENTO
CHIM/01 CHIMICA ANALITICA
CHIM/02 CHIMICA FISICA
CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA
CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE
CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI
CHIM/06 CHIMICA ORGANICA
CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE
CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA
CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO
CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI
CHIM/11 CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
CHIM/12 CHIMICA
DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI
ING-IND/01 ARCHITETTURA NAVALE
ING-IND/02 COSTRUZIONI E IMPIANTI NAVALI E MARINI
ING-IND/03 MECCANICA DEL VOLO
ING-IND/04 COSTRUZIONI E STRUTTURE AEROSPAZIALI
ING-IND/05 IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI
ING-IND/06 FLUIDODINAMICA
ING-IND/07 PROPULSIONE AEROSPAZIALE
ING-IND/08 MACCHINE A FLUIDO
ING-IND/09 SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE
ING-IND/10 FISICA TECNICA INDUSTRIALE
ING-IND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE
ING-IND/12 MISURE MECCANICHE E TERMICHE
ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE
ING-IND/14 PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE
ING-IND/15 DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE
ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE
ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI
ING-IND/18 FISICA DEI REATTORI NUCLEARI
ING-IND/19 IMPIANTI NUCLEARI
ING-IND/20 MISURE E STRUMENTAZIONE NUCLEARI
ING-IND/21 METALLURGIA
ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
ING-IND/23 CHIMICA FISICA APPLICATA
ING-IND/24 PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA
ING-IND/25 IMPIANTI CHIMICI
ING-IND/26 TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI
ING-IND/27 CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA
ING-IND/28 INGEGNERIA E SICUREZZA DEGLI SCAVI
ING-IND/29 INGEGNERIA DELLE MATERIE PRIME
ING-IND/30 IDROCARBURI E FLUIDI DEL SOTTOSUOLO
ING-IND/31 ELETTROTECNICA
ING-IND/32 CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI
ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA
ING-IND/34 BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE
ING-IND/35 INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE
ING-INF/01 ELETTRONICA
ING-INF/02 CAMPI ELETTROMAGNETICI
ING-INF/03 TELECOMUNICAZIONI
ING-INF/04 AUTOMATICA
ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
ING-INF/06 BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
ING-INF/07
MISURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
SECS-P/13 SCIENZE MERCEOLOGICHE