Costituzione delle sezioni del Dipartimento
1. Il Dipartimento di Chimica Industriale e Ingegneria dei Materiali, costituito con D.R. n. 10 del 12/01/1999, con delibera del Consiglio del 29/03/2006, è articolato in due sezioni: A) Chimica Industriale; B) Ingegneria dei Materiali.
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni, le modalità di gestione e di funzionamento delle sezioni del Dipartimento di Chimica Industriale e Ingegneria dei Materiali, in conformità alla normativa vigente.
2. Le sezioni non hanno in alcun caso autonomia amministrativo-contabile.
Funzioni delle sezioni del Dipartimento
1. Le sezioni del Dipartimento sono costituite da unità di ricerca e laboratori, omogenei per tematiche, e svolgono le seguenti funzioni di carattere scientifico ed organizzativo :
Afferenza alle sezioni del Dipartimento
1. Ciascun componente del Dipartimento afferisce di norma ad una sola Sezione, salvo casi di motivato interesse scientifico in più aree.
2. La domanda di afferenza alle sezioni viene inoltrata al Direttore sulla base di adeguate motivazioni. Tale scelta è tacitamente rinnovata sino alla presentazione di una successiva comunicazione.
3. Il numero
minimo di afferenti ad una sezione, all'atto della sua costituzione,
non può essere inferiore ad un terzo dei componenti il Dipartimento.
Organi delle sezioni del Dipartimento
1. Sono organi delle sezioni del Dipartimento:
Il Consiglio della sezioni del Dipartimento
1. Il Consiglio della sezione del Dipartimento è costituito da tutto il personale docente ed i ricercatori che hanno presentato domanda di afferenza al Direttore entro la data di convocazione del Consiglio stesso.
2. Il Consiglio ha funzione consultiva per il Consiglio di Dipartimento, ma non ha funzione deliberativa.
3. Il Consiglio della sezione di Dipartimento è convocato in via ordinaria dal Coordinatore della sezione con avviso scritto, fax o e-mail, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di esigenze straordinarie ed urgenti, il Consiglio può essere convocato anche ad horas.
4. Il Consiglio è convocato, altresì, su richiesta avanzata da almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Coordinatore delle sezioni del Dipartimento
1. Il Consiglio di Dipartimento elegge i Coordinatori delle sezioni fra i professori di ruolo e fuori-ruolo a tempo pieno. Il Coordinatore resta in carica tre anni accademici, non rinnovabili, salvo quanto indicato all'art. 7, comma 3.
2. L'elezione, a scrutinio segreto, avviene a maggioranza degli aventi diritto al voto.
3. I Coordinatori delle sezioni fanno parte della Giunta del Dipartimento.
4. Il Coordinatore della sezione del Dipartimento esercita, su delega del Direttore, funzioni di coordinazione degli aspetti scientifici, per le tematiche di pertinenza della sezione, e compiti organizzativi nell'ambito delle attività del Dipartimento. Di queste attività risponde direttamente al Direttore ed al Consiglio di Dipartimento.
5. Il Direttore propone l'elenco delle funzioni delegate ai Coordinatori delle sezioni ed il Consiglio di Dipartimento vota a maggioranza riguardo all'approvazione delle funzioni delegate.
6. Il Direttore, con adeguate motivazioni di incompatibilità con la funzionalità e gestione del Dipartimento stesso, può proporre al Consiglio di Dipartimento che il Coordinatore cessi dalla carica prima della scadenza del mandato. Il Consiglio di Dipartimento vota a maggioranza se accettare o no la proposta del Direttore.
Modalità di approvazione del regolamento
1. Per deliberare l'approvazione o le modifiche del presente regolamento devono essere presenti i due terzi dei componenti il Consiglio e la proposta deve ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. La disattivazione
di una sezione potrà essere proposta dal Direttore al Consiglio di
Dipartimento, sentito il parere della Giunta, qualora il numero degli
afferenti alla stessa scenda al di sotto di un terzo del totale degli
afferenti al Dipartimento o qualora le tematiche di pertinenza non vengano
ulteriormente perseguite. La proposta deve ottenere il voto favorevole
della maggioranza qualificata.