Decreto Ministeriale 27 marzo 2009
Modalit di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari.
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n.
85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'articolo
1, comma 5;
VISTA la legge 3 luglio 1998,
n. 210;
VISTO il regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo2000, n.117;
VISTA la legge 9 gennaio 2009,
n. 1 di conversione del decreto-legge 10 novembre 2008, n.180 e, in
particolare, l'articolo 1, comma 6, che prevede che con apposito decreto del
Ministro dell'Istruzione, dell'universit e
della ricerca sono stabilite
le modalit di svolgimento delle
elezioni e del sorteggio, ivi comprese, ove necessario,
le suppletive, in relazione a quanto disposto dai
commi 4 e 5 dello stesso articolo;
VISTO il parere
dell'Avvocatura generale dello Stato sullo schema del predetto decreto
ministeriale, espresso con nota n. 83046P del 12 marzo 2009;
DECRETA:
Articolo 1
(Ambito di applicazione)
1.
Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle seguenti ipotesi:
a) per la costituzione, tramite procedure informatizzate, delle commissioni
giudicatrici nelle procedure di valutazione comparativa indette per il
reclutamento di professori universitari di I e II fascia nella prima e nella
seconda sessione 2008;
b) per la costituzione, tramite procedure informatizzate, delle commissioni
giudicatrici nelle procedure di valutazione comparativa indette per il
reclutamento di ricercatori dopo l'entrata in vigore del decreto legge n.
180/2008 convertito dalla legge n.1/2009 e fino al 31 dicembre 2009;
c) per la costituzione, tramite procedure informatizzate, delle commissioni giudicatrici
nelle procedure di valutazione comparativa indette per il reclutamento di
ricercatori prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 180/2008
convertito dalla legge n. 1/2009 se alla suddetta data non si erano ancora
svolte le votazioni per la scelta dei componenti elettivi.
Articolo 2
(Formazione delle liste dei sorteggiabili)
1.
Il sorteggio effettuato nell'ambito di due liste per ciascuna sessione,
formate secondo le modalit previste dal presente decreto, l'una relativa alle
procedure concorsuali indette per il reclutamento di professori universitari di
prima e di seconda fascia e l'altra relativa alle procedure concorsuali indette
per il reclutamento dei ricercatori.
2. Le liste sono formate mediante procedimento elettorale se il settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando composto da un numero di
professori ordinari superiore al triplo dei commissari complessivamente
necessari nella sessione.
3. Le liste sono formate mediante inclusione automatica in esse di tutti i
professori del settore scientifico- disciplinare oggetto del bando se il
settore composto da un numero di professori ordinari pari al triplo dei
commissari necessari ovvero se il settore composto da un numero di professori
ordinari inferiore al triplo dei commissari necessari e non vi alcun settore
scientifico-disciplinare considerato affine.
4. Le liste sono formate mediante inclusione automatica in esse di tutti i
professori ordinari del settore scientifico- disciplinare oggetto del bando e
elezione di un numero di professori ordinari del settore ovvero dei settori
scientifico-disciplinari affini pari a quello occorrente per completarle se
il settore composto da un numero di professori ordinari inferiore al
triplo dei commissari complessivamente necessari nella sessione.
5. Le liste sono formate mediante inclusione in esse di tutti i professori
ordinari del settore scientifico disciplinare oggetto del bando e del settore
ovvero dei settori scientifico-disciplinari affini se il settore composto da
un numero di professori ordinari che,integrato dai professori ordinari
del settore o dei settori scientifico-disciplinari affini, inferiore al
triplo dei commissari complessivamente necessari nella sessione.
6. Con provvedimento direttoriale, sono stabiliti, per ciascuna sessione, un
elenco provvisorio degli aventi diritto a far parte della lista e
all'elettorato attivo e passivo,il termine per le eventuali opposizioni,
l'elenco definitivo degli aventi diritto e la data delle elezioni, ove
previste.
Articolo 3
(Elettorato e voto di preferenza)
1.Nei
casi di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, l'elettorato attivo e' costituito dai
professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando.
2. Ogni elettore pu esprimere un solo voto. Gli eletti vengono individuati in
base ai criteri di cui all'articolo 3, comma 8, d.P.R. 23 marzo 2000, n.
117.
Articolo 4
(Elezioni suppletive)
1.
Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, qualora il numero degli
eletti sia inferiore al numero dei componenti necessari per la costituzione o
per l'integrazione della lista, si procede al completamento della stessa
in una o pi sessioni di voto suppletive.
2. Il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 6, con il quale viene fissata
la data delle elezioni, contiene anche la data delle eventuali elezioni
suppletive, le quali si tengono, di norma, a partire dal quindicesimo giorno
dalla fine della precedente sessione.
Articolo 5
(Operazioni di sorteggio)
1.
Composte le liste secondo le modalit indicate nell'art.2, i componenti
effettivi delle commissioni da costituire per l'espletamento delle procedure di
valutazione comparativa sono sorteggiati sotto la supervisione della
Commissione di cui all'art. 1, comma 6 bis, della legge 9 gennaio 2009, n. 1
mediante svolgimento delle seguenti operazioni :
a) collocazione in ordine alfabetico di tutti i componenti delle liste, eletti
o direttamente inseriti in esse, e attribuzione a ciascuno di essi di un numero
d'ordine; in caso di omonimia l'ordine di priorit definito sulla base
della data di nascita ;
b) definizione mediante apposito sorteggio della lista delle procedure di
valutazione comparativa ai fini della individuazione mediante successivo
sorteggio dei commissari ;
c) estrazione di quattro numeri d'ordine valevoli per tutte le procedure di
valutazione comparativa.
Per la formazione delle commissioni occorrenti per espletare le procedure per
il reclutamento dei professori al fine di assicurare, ove possibile, che
almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore scientifico-
disciplinare oggetto del bando, si procede dapprima alla attribuzione dei primi
due numeri d'ordine sorteggiati ai soli professori del settore scientifico-
disciplinare oggetto del bando e poi alla attribuzione dei successivi due agli
altri componenti della lista, appartenenti sia al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, ove non destinati ad altra
commissione del medesimo settore, che a quelli affini, con esclusione di quelli
gi sorteggiati. Per la formazione delle commissioni occorrenti per espletare
le procedure per il reclutamento dei ricercatori, al fine di assicurare,
ove possibile, che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore
scientifico- disciplinare oggetto del bando, si procede dapprima alla
attribuzione del primo numero d'ordine sorteggiato ai soli professori del
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando e poi all'attribuzione del
secondo numero d'ordine agli altri componenti della lista, appartenenti sia al
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ove non destinati ad altra
commissione del medesimo settore, che a quelli affini, con esclusione di quelli
gi sorteggiati ;
d ) assegnazione dei componenti sorteggiati, nell'ordine di cui alla lettera
b), a ciascuna commissione, escludendo dal sorteggio i professori in
servizio presso l'ateneo che ha indetto la procedura di valutazione
comparativa, i professori designati componenti di commissioni di altre
procedure di valutazione comparativa riguardanti la stessa fascia ed i professori
gi assegnati alle commissioni precedenti. Completata una commissione si
procede a formare quella successiva.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3 seconda parte e comma 5,
qualora dalle liste sia sorteggiabile un numero di professori ordinari
inferiore a quello necessario per la costituzione di tutte le commissioni
occorrenti per l'espletamento delle procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento dei professori ovvero dei ricercatori, si procede prima a
costituire mediante sorteggio quante pi commissioni possibile e, esauriti i
sorteggiabili, si procede alla ricomposizione della lista originale e alla
attribuzione degli stessi numeri d'ordine ai componenti fino al completamento
delle commissioni necessarie.
Articolo 6
(Supplenti)
1.In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario sorteggiato si procede secondo le modalit di cui all'articolo 5 escludendo dalla lista i professori gi sorteggiati come componenti per la stessa commissione.
Articolo 7
(Rinvio)
1.Per
quanto non disposto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui al d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117.
2.Il presente decreto sar inviato al Ministero della Giustizia per la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 27 marzo 2009