Decreto Ministeriale 28 luglio 2009 prot. n. 89/2009
Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche
Ufficio I
VISTO il
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni, dalla
legge 9 gennaio 2009, n. 1, e, in particolare, l'articolo 1, comma 7, che
dispone che con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, avente natura non regolamentare, sentito il Consiglio
Universitario Nazionale, sono stabiliti i parametri riconosciuti anche in
ambito internazionale per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei
candidati, ivi comprese le tesi di dottorato, nelle procedure di valutazione
comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla
data di entrata in vigore del predetto decreto-legge;
VISTO il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dal decreto-legge 16 maggio
2008, n. 85, covertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
VISTA la legge 3
luglio 1998, n. 210;
VISTA la legge 4
novembre 2005, n.230;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
VISTO il
parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 20
maggio 2009;
adotta
il seguente decreto:
Art. 1
Valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche
- La valutazione dei titoli e
della pubblicazioni scientifiche dei candidati nelle procedure di
valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori universitari
indette dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 10 novembre 2008, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,
avviene sulla base dei parametri individuati dai seguenti articoli.
Art. 2
Valutazione dei titoli
- Le commissioni giudicatrici
delle procedure di cui al comma 1 effettuano analiticamente la valutazione
comparativa dei titoli dei candidati sulla base dei seguenti elementi
debitamente documentati :
- possesso del titolo di
dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- svolgimento di attività
didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- prestazione di servizi
di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo
determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero;
- svolgimento di attività di
ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici
e privati italiani e stranieri;
- svolgimento di attività in
campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui
sono richieste tali specifiche competenze;
- realizzazione di attività
progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei
quali è prevista;
- organizzazione, direzione e
coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
- titolarità di brevetti
relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è
prevista;
- partecipazione in qualità
di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- conseguimento
di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca.
- Ai
sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n.230
costituiscono titoli preferenziali il dottorato di ricerca, le attività
svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti postdottorato
ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai
sensi dello stesso art. 1 comma 14 della legge 4 novembre 2005, n.230.
- La valutazione di ciascun
elemento indicato dal comma 1 è effettuata considerando specificamente la
significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità
dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
Art. 3
Valutazione delle pubblicazioni
scientifiche
- Le
commissioni giudicatrici delle procedure di cui all'articolo 1,
nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prendono in
considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere
collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con
l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
- Le commissioni giudicatrici
di cui al comma 1 effettuano la valutazione comparativa delle
pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:
- originalità, innovatività e
importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- congruenza di ciascuna
pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è
bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso
correlate;
- rilevanza scientifica della
collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica.
- determinazione
analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità
scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel
caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
- Le
commissioni giudicatrici di cui al comma 1 devono alttresì valutare la
consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità
e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi,
adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività
di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
- Nell'ambito dei settori
scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello
internazionale le Commissioni nel valutare le pubblicazioni si avvalgono
anche dei seguenti indici:
1.
numero totale delle citazioni;
2.
numero medio di citazioni per pubblicazione;
3.
"impact factor" totale;
4.
"impact factor" medio per pubblicazione;
5.
combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare
l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o
simili)
Roma, 28 luglio 2009
Prot. n. 89/2009
f.to
IL MINISTRO