REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA

Art1

Presso l'Università di Messina è costituito il Dipartimento di Fisica.

Art.2

Il Dipartimento di Fisica ospita e promuove ricerche di base ed applicate, sperimentali e teoriche, inerenti le scienze fisiche e gli aspetti fisici di scienze interdisciplinari.

Il Dipartimento concorre, nelle forme previste dai regolamenti universitari e dall’articolo 21 del presente regolamento allo svolgimento delle attività didattiche (incluse l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di dottorato di ricerca).

Il Dipartimento promuove altresì la diffusione culturale delle scienze fisiche, curandone gli aspetti didattici, partecipando anche all'organizzazione delle relative attività.

 

SEZIONI E GRUPPI OPERATIVI

Art.3

Il Dipartimento si articola in Sezioni e Gruppi Operativi. Le sezioni curano e sviluppano gli aspetti scientifici, omogenei per tematiche, che fanno parte del progetto scientifico complessivo del Dipartimento.

Di norma le Sezioni riflettono, in sede locale, l'appartenenza a Istituzioni Nazionali di ricerca.

Ciascun membro del Dipartimento può afferire ad una sola Sezione. Tali afferenze  peraltro, sono legate all'interesse scientifico attuale dei vari membri e possono essere liberamente cambiate.

Art.4

In atto sono costituite le Sezioni elencate nell’allegato A al presente regolamento.

Art.5

La costituzione di una nuova Sezione richiede una Proposta motivata, formulata da almeno tre membri del Consiglio di Dipartimento.  Tale proposta, discussa in Consiglio, dovrà essere approvata in una successiva seduta, con la maggioranza degli aventi diritto a voto.

Art.6

La disattivazione di una Sezione potrà essere proposta da almeno tre membri del Consiglio di Dipartimento se il numero degli afferenti, membri del Consiglio di Dipartimento, scende al disotto di tre unità e deve essere approvata dal Consiglio, in una successiva seduta, con la maggioranza degli aventi diritto a voto.

Art.7

Ciascuna Sezione designa, mediante elezione, un Responsabile di Sezione. I responsabili di Sezione sono membri della Giunta di Dipartimento, e partecipano, con diritto a voto, alle sedute della Giunta stessa. I membri non elettivi del Consiglio di Dipartimento che afferiscono a ciascuna Sezione  votano per il Responsabile della Sezione. 

Art.8

I Gruppi Operativi concretizzano l'interesse del Dipartimento in particolari attività anche a carattere interdisciplinare, e possono coinvolgere membri appartenenti a Sezioni diverse.

Art.9

In atto sono costituiti i Gruppi Operativi riportati nell’allegato A.

Art.10

La costituzione di un Gruppo Operativo è decisa, su richiesta degli interessati, dal Consiglio di Dipartimento.

Il consiglio di dipartimento  nomina, all’atto della costituzione, il Responsabile del Gruppo.

La soppressione di un gruppo operativo è decisa dal consiglio di Dipartimento.

I Responsabili dei Gruppi Operativi possono partecipare, su invito, alla Giunta del Dipartimento, senza diritto di voto.

Art.11

Sia le Sezioni che i Gruppi Operativi o singoli ricercatori non afferenti a Sezioni o Gruppi, sono tenuti a presentare annualmente al Direttore del Dipartimento una relazione sull’attività svolta e il programma che si intende svolgere per gli anni  successivi nei termini e modi previsti dalla normativa vigente.

Dette relazioni verranno presentate al Consiglio in occasione della formulazione del progetto scientifico ai sensi del successivo articolo 23, comma b,  c.

Art.12

Il progetto scientifico complessivo del dipartimento comprende  i progetti scientifici parziali elaborati da ciascuna Sezione, da ciascun Gruppo 0perativo e da singoli ricercatori.

Art.13

Nessun professore o ricercatore può far parte contemporaneamente di più dipartimenti.

Le richieste di afferenza da parte di docenti di discipline fisiche (di cui all'elenco allegato  A) si intendono automaticamente accolte dal Dipartimento.  Nel caso di professori a contratto l'afferenza è limitata alla durata del contratto.

Art.14

Le richieste di afferenza da parte di docenti che non rientrano nella categoria di cui all'art.13 saranno vagliate dal Consiglio di Dipartimento. Il direttore comunicherà tempestivamente agli interessati il motivato parere del Consiglio riguardante sia l’accettazione che il rigetto della richiesta di afferenza. In ogni caso saranno fatte salve le norme generali, che regolano tale materia, contenute nello statuto e nel regolamento generale di Ateneo.

 

ORGANI

Art.15

Sono organi del Dipartimento: il Consiglio, il Direttore e la Giunta.

Art.16

Il Consiglio di Dipartimento e' costituito da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo, dagli, assistenti del ruolo ad esaurimento e dai ricercatori afferenti al dipartimento, nonché da un rappresentante del personale tecnico amministrativo e da un rappresentante degli iscritti al dottorato di ricerca che operano nel dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento può decidere anche di invitare alle proprie riunioni, per la sola discussione di specifici argomenti,  operatori appartenenti alle categorie sopra menzionate   che svolgano nel Dipartimento un'attività istituzionale continuativa.

Del Consiglio fa parte il segretario amministrativo, con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante.

Art.17

Le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio di Dipartimento avverranno separatamente per ciascuna componente, mediante apertura di un seggio elettorale. L’elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo in servizio presso il dipartimento all’atto dello svolgimento delle elezioni e a tutti gli iscritti ai dottorati di ricerca  che operano nel dipartimento medesimo. Il verbale delle operazioni di voto è trasmesso al Rettore che provvederà alla nomina degli eletti con proprio decreto.

Il rappresentante del personale tecnico amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile, anche consecutivamente, per una sola volta.

Il rappresentante degli iscritti ai dottorati di ricerca dura in carica due anni e non è rieleggibile.

Art.18   

Il Direttore del Dipartimento e' eletto, a scrutinio segreto, tra i Professori  di ruolo e fuori ruolo, dai componenti del Consiglio di Dipartimento.

Tre mesi prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, il Consiglio è convocato dal decano per la elezione del nuovo Direttore.

La elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza dei votanti nelle due successive.

Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza si procederà, in una quarta elezione, al ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione.

Il Direttore e' nominato con decreto del Rettore, resta in carica tre anni accademici e  può essere rieletto, anche consecutivamente, per una sola volta. Le votazioni sono valide se vi prende parte la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Il nuovo Direttore assumerà l’incarico  con l’inizio dell’anno accademico successivo.

Qualora il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Consiglio e' convocato dal decano per la elezione di un nuovo Direttore.  In tale caso il nuovo Direttore assumerà l’incarico alla data della nomina da parte del Rettore, ma il triennio accademico sarà conteggiato a far data dall’inizio dell’anno accademico successivo.

Art.19

Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta, e  cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; con la collaborazione della Giunta promuove le attività del Dipartimento, vigila sull’andamento del Dipartimento e ne riferisce , almeno una volta l’anno, al Consiglio di Dipartimento e al Rettore, vigila ancora sulla osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti, tiene i rapporti con gli Organi accademici, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute per legge.

Art.20

La Giunta è composta dal Direttore che la convoca, da due professori ordinari o straordinari, due professori associati, due ricercatori confermati, dai responsabili di Sezione di cui all’articolo 7 del presente regolamento e dal segretario amministrativo con voto consultivo e funzione di segretario verbalizzante.

L'elezione dei componenti la Giunta avviene con voto limitato ad una preferenza nell'ambito delle singole componenti.

Gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono assimilati ai ricercatori confermati. I ricercatori non confermati hanno solo l’elettorato attivo.

Alle riunioni della Giunta partecipano senza diritto di voto, se invitati, i Responsabili dei Gruppi Operativi nonché il rappresentante del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, quando si tratta di affari concernenti lo stesso personale.

La Giunta dovrà essere convocata in seduta straordinaria su richiesta esplicita, contenente 1'0dG, presentata da almeno tre  dei suoi membri.

La Giunta dura in carica tre anni accademici e viene rinnovata subito dopo l’elezione del direttore. I suoi componenti  possono  essere rieletti anche consecutivamente  una sola volta.

In caso di dimissioni o di cessazione anticipata della carica, di un componente della giunta, si provvederà alla elezione di un nuovo componente. Il suo mandato, in tal caso, scadrà alla scadenza naturale del mandato dei componenti dell’intera giunta.

 

ATTRIBUZIONI DEL DIPARTIMENTO

Art.21

Ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore confermato ed il loro diritto di accedere direttamente, ove non partecipino a programmi di ricerca comune, ai finanziamenti per la ricerca, il Dipartimento:

Promuove e coordina l'attività di ricerca;

Organizza o concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca in Fisica, e collabora alla gestione del Seminario Fisico;

Concorre in collaborazione con i Consigli di Corso di laurea e di diploma, con i collegi delle Scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca, alla relativa attività scientifica e didattica.  In questo contesto garantisce, in collaborazione coi docenti interessati, il funzionamento e lo sviluppo dei laboratori didattici e la fruibilità delle aule e dei servizi didattici;

Collabora con gli Enti interessati alla realizzazione dei programmi di insegnamento per la qualificazione e la riqualificazione professionale, per la formazione di nuovi profili e per l'educazione permanente anche non finalizzata al conseguimento di titoli;

Fa proposte alle facoltà interessate in ordine alla attivazione degli insegnamenti e alle modalità della loro copertura;

Formula proposte per l'assegnazione di posti di professori a contratto; Stipula convenzioni per l'esecuzione di progetti che rientrino nell'ambito delle proprie competenze;

Partecipa con gli altri dipartimenti Fisici alla gestione e allo sviluppo della biblioteca di Fisica, ferma restando la propria autonomia nel campo della documentazione e informazione scientifica e didattica.

Art.22

Il Consiglio di Dipartimento:

1) Detta i criteri generali per:

a) l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività che dovranno tenere conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili nel corso dell'anno;

b) l'utilizzazione coordinata del personale tecnico amministrativo, l'uso dei mezzi e degli strumenti in dotazione, l’utilizzazione dei locali del dipartimento;

2) delibera sulle proposte formulate dal Direttore, coadiuvato dalla Giunta, di cui ai punti 1), 2), 3), 4), dell'art.25;

3) dà pareri in ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento delle supplenze da affidare da parte dei Consigli di Facoltà, limitatamente alle discipline comprese nel dipartimento;

Quando trattasi di chiamate di professori ordinari e straordinari. partecipano alle sedute del Consiglio i soli appartenenti alla medesima categoria; quando trattasi di chiamate di professori associati, partecipano alle sedute del Consiglio solo i professori di ruolo;

4)   Dà pareri inoltre sulla istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline in Statuto;

5) collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionale, regionale e locali, all'elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;

6) promuove e facilita collegamenti con altri Enti di ricerca nazionali ed internazionali, aventi analoghe finalità scientifiche;

7) propone modifiche al presente regolamento. Le modifiche dovranno essere approvate con la maggioranza degli aventi diritto a voto;

8)  costituisce, su proposta degli interessati, Gruppi Operativi, dei quali designa i responsabili. per il raggiungimento di finalità comuni che non siano di pertinenza di una singola Sezione.

9)  Approva i regolamenti di gestione delle articolazioni del Dipartimento (biblioteca,

laboratori didattici, etc);

10)  Autorizza a sottoscrivere contratti e convenzioni, di sua competenza, per le attività istituzionali,

11)  Approva i tariffari (per le prestazioni di consulenze, analisi e qualsiasi altra prestazione di servizi e forniture) e le quote dei proventi delle prestazioni a pagamento al personale interessato;

12)  Esercita ogni altra funzione che lo statuto e i regolamenti universitari gli attribuiscono.

 

Art.23

Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno per

a)  l'approvazione del bilancio preventivo e le richieste di finanziamento

b)  l’approvazione del programma delle ricerche del dipartimento

c) l’acquisizione delle relazioni sull’attività scientifica svolta dalle sezioni, dai Gruppi Operativi e/o dai singoli ricercatori

d)   l'approvazione del bilancio consuntivo.

Art.24

Eccetto che nei casi indicati, di elezione del direttore, il Consiglio è convocato e presieduto dal Direttore che ne fissa l'ordine del giorno.

La convocazione deve aver luogo almeno cinque giorni prima dell'adunanza, a mezzo di affissione di avviso all'albo e comunicazione personale (lettera o E-mail o Fax ), con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Dipartimento può essere convocato su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti o dalla maggioranza dei componenti la Giunta. La richiesta di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti; dal numero dei componenti è sottratto quello degli assenti giustificati.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate, di norma, con voto palese, tranne in caso di nomine, richieste di procedimenti disciplinari, giudizi di idoneità, a maggioranza semplice dei presenti alla seduta. In caso di parità fra più proposte prevale quella che ha ottenuto il voto favorevole del direttore.

Art.25

Il Direttore del Dipartimento, coadiuvato dalla Giunta:

1)  Predispone annualmente le richieste di finanziamenti e di personale tecnico amministrativo, da inoltrare agli Organi Accademici competenti, necessari per la realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento della ricerca e della didattica svolta nell'ambito dipartimentale;

2)  Sottopone al Consiglio di Dipartimento, per la loro approvazione, i bilanci preventivi e consuntivi;

3) Propone al Consiglio il piano annuale delle ricerche del Dipartimento, l'eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori anche in comune con altri Dipartimenti della stessa o di altre Università italiane o straniere o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni scientifiche, nonché predispone i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni tra le Università e gli Enti interessati;

4) Predispone annualmente una relazione sulla attività del dipartimento, con riferimento allo stato della ricerca e della didattica svolta nel Dipartimento, che viene trasmessa agli Organi Accademici  previa approvazione del Consiglio;

5) Mette a disposizione del personale docente afferente al Dipartimento i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca e per consentire lo svolgimento delle tesi di laurea assegnate dai corsi di laurea;

6) Ordina strumenti, lavori, beni inventariabili e di consumo e quanto altro serve per il buon funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento delle relative fatture, sempre fatta salva l'autonomia dei titolari nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati;

7) Stipula contratti e convenzioni tra il dipartimento e gli enti pubblici o privati;

8) Adotta in casi straordinari e di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento o della Giunta, presentandoli a ratifica alla adunanza immediatamente successiva dei predetti organi;

9) Autorizza l’invio in missione del personale docente e tecnico amministrativo del dipartimento;

10) Promuove l’azione disciplinare del personale tecnico amministrativo e degli studenti, secondo le disposizioni di legge o dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

11) Esercita ogni altra funzione che lo statuto e i regolamenti universitari gli attribuiscono..

Art.26

La Giunta di Dipartimento coadiuva il direttore nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali ed esercita le funzioni ad essa delegate dal Consiglio di Dipartimento.

La Giunta è convocata e presieduta dal Direttore che ne fissa l'ordine del giorno.

La convocazione deve aver luogo almeno cinque giorni prima dell'adunanza, a mezzo di affissione di avviso all'albo e comunicazione personale ( lettera , E-mail o Fax ), con indicazione degli argomenti da trattare.

 Art.27

I verbali del Consiglio di Dipartimento e quelli della Giunta di Dipartimento sono pubblici. Le deliberazioni dovranno contenere chiare indicazioni della maggioranza che ha condotto alla deliberazione stessa e, su richiesta degli interessati, le motivazioni degli eventuali dissensi.

 

RICERCA SCIENTIFICA   E  FINANZIAMENTI RELATIVI

Art.28

Il progetto scientifico complessivo del Dipartimento comprende le ricerche effettuate dai membri del Dipartimento, sia nell'ambito delle Sezioni che dei Gruppi Operativi nonché come gruppi di ricerca o singoli ricercatori.

Per l'esecuzione delle ricerche il Dipartimento assicura, nei limiti delle proprie possibilità, la disponibilità dei suoi locali, delle sue attrezzature e dei suoi servizi tecnici ed amministrativi.

Art.29

Le ricerche di cui sopra sono comprese di diritto nel Progetto scientifico complessivo del Dipartimento una volta che siano state vagliate ed abbiano ottenuto il finanziamento da parte di:

a) Organi Nazionali o Internazionali fra cui CNR, INFN, INFM, MURST, CEE, NATO, etc.;

b) Organi Regionali, fra cui CRRNSM;

c) Università di Messina.

Art.30  

Per supportare adeguatamente la ricerca scientifica il Dipartimento può effettuare una richiesta finanziaria, esplicitamente dedicata a spese comuni a tutte le ricerche, all’Università o ad altri enti pubblici e privati.

 

AUTONOMIA FINANZIARIA CONTABILE E PATRIMONIALE DEL DIPARTIMENTO

 

 

Art.31

Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, contabile e patrimoniale.

Art.32

Il Dipartimento dispone nella misura stabilita dall'art.66 del D.P.R. 11/7/80 n.382 dei proventi derivanti da contratti e convenzioni di ricerca.

Art.33

Il Consiglio di Dipartimento approva, su proposta del Direttore, i bilanci preventivo e consuntivo del Dipartimento, corredati da una dettagliata relazione.

I documenti relativi dovranno essere resi disponibili ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della relativa seduta.

Art.34

Nei bilanci di cui all’art.33 sono iscritti in entrata:

a)      le somme attribuite dal C.d.A. per spese di funzionamento e manutenzione;

b) le somme attribuite dal C.d.A.  come spese comuni di cui all'art.30;

c)   eventuali proventi dalle prestazioni a pagamento;

d)  i fondi di ricerca, provenienti da finanziamenti da enti pubblici e privati, acquisiti da ricercatori o gruppi di ricerca, come partite di giro.

Art.35

Nell’ambito dell’autonomia prevista dall’articolo 41 dello Statuto, il Dipartimento applicherà le norme  previste dalla vigente legislazione, dallo Statuto (in particolare dagli articoli 39, 40, 41, 42, 43) e dal  regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (R.A.F.C.).

Art.36

La gestione finanziaria del Dipartimento si svolge in base ad un Bilancio di Previsione redatto in conformità al modello disposto nell’allegato B e deliberato dal Consiglio entro il termine disposto dal R.A.F.C. Nel caso di mancata deliberazione del Bilancio di Previsione, entro il termine sopraindicato, viene attivato l’esercizio provvisorio.

Nel predetto periodo e sino alla approvazione dei Bilancio di Previsione, tutti gli impegni di spesa di nuova assunzione devono essere contenuti mensilmente entro il limite di un dodicesimo del totale delle spese pagate nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di Previsione, dopo la sua approvazione, deve essere reso pubblico mediante affissione all'albo del Dipartimento.

Art.37

La gestione finanziaria e contabile dei Dipartimento è di competenza del Segretario Amministrativo.  In particolare :

- predispone tecnicamente il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo di fine esercizio e tutti gli allegati;

- predispone la ripartizione dell'Avanzo di Cassa, ed accerta i Crediti ed i Debiti;

- provvede che le Entrate siano accreditate alla Cassa dei Dipartimento,

- sovrintende alla gestione dei Fondo economale;

- provvede all'ordinazione di merci e servizi, sino all'importo deliberato dal Consiglio di

   Dipartimento;

- esercita il controllo di legittimità sulle procedure di spesa ed appone il visto di regolarità;

- predispone i rendiconti finanziari dei fondi finalizzati;

- il Segretario Amministrativo in caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito

   nelle sue funzioni da un suo delegato.

Art.38

Il Conto Consuntivo, redatto sulla base del modello predisposto nell’allegato "B' , è deliberato dal Consiglio entro il termine di cui all'art.52 dei Regolamento di Ateneo per ]'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.  In detta deliberazione il Consiglio approverà l'elenco dei crediti e dei debiti in essere a fine esercizio, autorizzerà la loro eventuale riduzione o eliminazione.

L'ATTIVITA'  NEGOZIALE

Art.39

L’attività negoziale dei Dipartimento è normata dal regolamento, allegato C, approvato dal Consiglio.

In detto Regolamento sono specificate la tipologia e gli importi delle spese da effettuarsi a pronti ( Fondo Economale ), in economia e mediante le altre procedure negoziali.

Le Spese in Economia sono riservate al Direttore del Dipartimento, che può delegare sino a determinati limiti di spesa il Segretario Amministrativo.

Art.40

Il Consiglio di Dipartimento delibera, previo parere della Giunta, l'adozione di un regolamento per disciplinare la negoziazione delle convenzioni per attività di ricerca o di consulenza con Enti, Società e privati.  Nel caso in cui l'utile è corrisposto in attrezzature e/o in servizi, si prescinde dalla applicazione del disposto dell'art.66 - 2 comma - del D.P.R. n.382/1980.

 

LA GESTIONE PATRIMONIALE

Art.41

Il Consiglio di Dipartimento, delibera l'adozione di un regolamento per la gestione del patrimonio, ad integrazione di quanto disposto dal Regolamento di Ateneo e/ o deliberato

in merito dal C.d.A. dell'Università.

I beni mobili sono dati in consegna al personale del Dipartimento con qualifica direttiva o

superiore ed al personale docente.

I consegnatari sono responsabili della corretta conservazione ed uso dei beni mobili loro

affidati.

Lo scarico, la permuta o il trasferimento dei beni mobili del Dipartimento sono deliberato dal

Consiglio su richiesta del consegnatario.

I beni mobili dei Dipartimento sono passati in consegna, previa ricognizione, dal consegnatario uscente al subentrante mediante redazione di apposito verbale.

 

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.42

Per quanto attiene l'accesso alla documentazione in possesso del Dipartimento, la redazione dei verbali, il rilascio di copie, certificazioni, si applicano le disposizioni del Regolamento di Ateneo.

Il Consiglio di Dipartimento, nelle more delle determinazioni di merito da parte degli Organi Accademici, può individuare i responsabili di procedimento, determinare competenze, tempi e modalità procedurali per l'emanazione degli atti amministrativi.

Art.43

Le modifiche e/o integrazioni del presente regolamento sono deliberate a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il regolamento modificato è soggetto ai controlli di legittimità e di merito previsti dall’articolo  38 dello Statuto dell’Ateneo.

La costituzione o la soppressione  di   Sezioni o di Gruppi Operativi, la modifica degli schemi e dei regolamenti dipartimentali allegati al presente Regolamento, sono deliberate, ove necessiti, dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta.  Tali deliberazioni non soggiacciono al disposto di cui all'art.38, ultimo comma, dello Statuto di Ateneo.

Art.44

La partecipazione agli organi collegiali è obbligatoria; il regolamento generale stabilisce le sanzioni accademiche per le inadempienze reiterate. Per i membri elettivi o designati, l’assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle sedute degli organi collegiali, comporta la decadenza del mandato. La decadenza è dichiarata con decreto rettorale, secondo le modalità del regolamento generale.

 

ALLEGATO A

Presso il dipartimento di Fisica sono costituite le seguenti Sezioni e gruppi Operativi:

SEZIONI

1) Fisica Nucleare

2) Fisica Teorica

3) Struttura della Materia

4)Lingue Straniere

GRUPPI OPERATIVI

1) Didattica;

2) Fisica applicata, ambientale e dei beni culturali.

 

DISCIPLINE  FISICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 13 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Tutte le Discipline fisiche comprese nei  settori scientifici disciplinari dell’area fisica BXXX

 

 

ALLEGATO C                REGOLAMENTO DIPARTIMENTALE PER L’ATTIVITÀ NEGOZIALE

 

Art.1 -                                                           SPESE A PRONTI

Possono essere effettuate con pagamento a pronti, anche mediante l'utilizzo di carte di credito, a carico del fondo economale e senza emissione di buono di ordinazione, le seguenti spese:

1 . tutte le spese di importo inferiore a £ 100.000, le quali possono essere documentate

con scontrino o ricevuta fiscale, o da quietanza rilasciata dal fornitore;

2. le anticipazioni per missioni al personale;

3. i rimborsi delle piccole spese a carico dei fondi finalizzati;

4. l'acquisto di libri e riviste di importo inferiore a £.l.000.000;

5. il rimborso di fatture, note di addebito relative a prestazioni e forniture di beni e servizi sempre di importo inferiore a £.1.000.000;

 

Art.2 -                                                  SPESE IN ECONOMIA

 

Il Direttore dei Dipartimento può effettuare in economia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e fino all'importo massimo di £.20.00.000 oltre I.V.A. le seguenti spese:

1) acquisto, manutenzione ordinaria e riparazione di impianti della sede dipartimentale;

2) manutenzione, riparazione, acquisto combustibili e lubrificanti ed altre spese di esercizio degli autoveicoli in dotazione al dipartimento;

3) acquisto e riparazione di mobili, utensili, strumenti e materiale per usi didattici o per la ricerca scientifica;

4) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, computer e macchine d'ufficio;

5) canoni e consumo di acqua, forza motrice, illuminazione, telefono, riscaldamento e condizionamento, ecc.;

6) abbonamenti a riviste, periodici, banche dati ed altro materiale bibliografico;

7) trasporti, spedizioni e facchinaggi;

8) provviste di cancelleria, stampati, materiale per disegno, fotografia, uso di computer ed altre macchine d'ufficio;

9) acquisto materiale igienico-sanitario, di presidi atti a garantire la salute dei personale e degli studenti ed a prevenire infortuni, contratti per lo smaltimento di rifiuti tossici o speciali, pulizia straordinaria, disinfestazione e derattizzazione della sede

dipartimentale;

10)  imposte, tasse e premi di assicurazione;

11) compensi al personale e a collaboratori esterni;

12) organizzazione di convegni e seminari.

Le spese e/o i lavori in economia possono essere appaltate a persone o ditte di sperimentata capacità, iscritti nell'albo dei fornitori dei dipartimento, previa acquisizione di preventivi, nei quali siano espressamente indicati, oltre che il prezzo, le condizioni di fornitura e/o di esecuzione dei lavori, le modalità di pagamento, le penalità ed ogni altra clausola richiesta dalla normativa vigente.  Escluso le voci di spesa di cui ai punti 5,6,10,11,di norma bisogna acquisire almeno tre preventivi di spesa se l'importo della fornitura o dei servizio è superiore a £.3.000.000, I.V.A. esclusa.  Viceversa si può procedere all'affidamento mediante atto conforme agli usi dei commercio, facendo riferimento a prezzi di listino o ad un unico preventivo, purché vistato per congruità.

Il Direttore può delegare, con apposito provvedimento, il Segretario Amministrativo all’ordinazione delle suddette spese in economia, fino all'importo di £. 3.000.000 oltre I.V.A..

 

Art.3 -                                                  TRATTATIVA PRIVATA

E' autorizzato il ricorso alla “trattativa privata” nei seguenti casi:

1) quando la licitazione non sia stata aggiudicata;

2) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale ovvero la natura dei beni non consente il ricorso ad una pubblica gara;

3) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

4) per l'acquisto all'estero ( paesi extra U.E.) di beni che solo ditte straniere possono fornire;

5) per l'acquisto di accessori e parti di ricambio di strumentazione già acquistata;

6) per tutte le altre forniture o lavori di importo non superiore a £.50.000.000, esclusa I.V.A.

7) per l'acquisto di impianti o attrezzature di importo non superiore a £. 150.000.000, esclusa I.V.A.

8) Nei casi indicati ai punti 1,6 e 7 si devono interpellare più imprese ed acquisire almeno tre preventivi, nei quali siano espressamente indicati, oltre che il prezzo, le condizioni di fornitura e/o di esecuzione dei lavori, le modalità di pagamento, le penalità ed ogni altra clausola richiesta dalla normativa vigente.. Allegata all'offerta dovrà essere prodotta la documentazione di rito richiesta per partecipare a gare d'appalto a procedura ristretta.

Le offerte dovranno essere inviate dalle ditte invitate in plico chiuso da aprire nella adunanza in cui si procederà alla scelta della ditta aggiudicataria sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  A tal fine, può essere delegata una commissione.

 

SELEZIONE A PROCEDURA RISTRETTA

Art.4 -                                                 

Per l'acquisto di attrezzature scientifiche o di impianti, il cui costo previsto supera l'importo di £.150.000.000, il Consiglio o la Giunta, se all'uopo delegata, valuterà per ogni singolo acquisto se sussistono le condizioni che consentano di procedere alla scelta del contraente a trattativa privata.  In caso contrario si ricorrerà ai sistema della licitazione privata, da estendere, ove necessiti, nell'ambito della U.E.