REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA
Art1
Presso l'Università di Messina è costituito il
Dipartimento di Fisica.
Art.2
Il Dipartimento di Fisica ospita e promuove
ricerche di base ed applicate, sperimentali e teoriche, inerenti le scienze fisiche e gli aspetti fisici di scienze
interdisciplinari.
Il Dipartimento concorre, nelle forme previste dai
regolamenti universitari e dall’articolo 21 del presente regolamento allo
svolgimento delle attività didattiche (incluse l’organizzazione e lo
svolgimento dei corsi di dottorato di ricerca).
Il Dipartimento promuove altresì la diffusione
culturale delle scienze fisiche, curandone gli aspetti didattici, partecipando
anche all'organizzazione delle relative attività.
SEZIONI E GRUPPI OPERATIVI
Art.3
Il Dipartimento si articola in Sezioni e Gruppi
Operativi. Le sezioni curano e sviluppano gli aspetti scientifici, omogenei per
tematiche, che fanno parte del progetto scientifico
complessivo del Dipartimento.
Di norma le Sezioni riflettono, in sede locale,
l'appartenenza a Istituzioni Nazionali di ricerca.
Ciascun membro del Dipartimento può afferire ad una sola Sezione. Tali afferenze peraltro, sono legate all'interesse
scientifico attuale dei vari membri e possono essere liberamente cambiate.
Art.4
In atto sono costituite le Sezioni elencate
nell’allegato A al presente regolamento.
Art.5
La costituzione di una nuova Sezione richiede una
Proposta motivata, formulata da almeno tre membri del Consiglio di
Dipartimento. Tale proposta, discussa in
Consiglio, dovrà essere approvata in una successiva seduta, con la maggioranza
degli aventi diritto a voto.
Art.6
La disattivazione di una Sezione potrà essere
proposta da almeno tre membri del Consiglio di Dipartimento se il numero degli afferenti, membri del Consiglio di Dipartimento, scende al
disotto di tre unità e deve essere approvata dal Consiglio, in una successiva
seduta, con la maggioranza degli aventi diritto a voto.
Art.7
Ciascuna Sezione designa, mediante elezione, un
Responsabile di Sezione. I responsabili di Sezione sono membri della Giunta di Dipartimento, e partecipano, con diritto a voto, alle
sedute della Giunta stessa. I membri non elettivi del
Consiglio di Dipartimento che afferiscono a ciascuna
Sezione votano per il Responsabile della
Sezione.
Art.8
I Gruppi Operativi concretizzano
l'interesse del Dipartimento in particolari attività anche a carattere
interdisciplinare, e possono coinvolgere membri appartenenti a Sezioni diverse.
Art.9
In atto sono costituiti i Gruppi Operativi riportati
nell’allegato A.
Art.10
La costituzione di un Gruppo Operativo è decisa, su richiesta degli interessati, dal Consiglio di
Dipartimento.
Il consiglio di dipartimento nomina, all’atto della costituzione, il
Responsabile del Gruppo.
La soppressione di un gruppo operativo è decisa dal
consiglio di Dipartimento.
I Responsabili dei Gruppi Operativi possono
partecipare, su invito, alla Giunta del Dipartimento, senza diritto di voto.
Art.11
Sia le Sezioni che i Gruppi Operativi o singoli
ricercatori non afferenti a Sezioni o Gruppi, sono
tenuti a presentare annualmente al Direttore del Dipartimento una relazione
sull’attività svolta e il programma che si intende svolgere per gli anni successivi nei termini e modi previsti dalla
normativa vigente.
Dette relazioni verranno
presentate al Consiglio in occasione della formulazione del progetto
scientifico ai sensi del successivo articolo 23, comma b, c.
Art.12
Il progetto scientifico complessivo del
dipartimento comprende i progetti
scientifici parziali elaborati da ciascuna Sezione, da ciascun Gruppo 0perativo
e da singoli ricercatori.
Art.13
Nessun professore o ricercatore può far parte
contemporaneamente di più dipartimenti.
Le richieste di afferenza da parte di docenti di discipline fisiche (di cui
all'elenco allegato A) si intendono
automaticamente accolte dal Dipartimento.
Nel caso di professori a contratto l'afferenza
è limitata alla durata del contratto.
Art.14
Le richieste di afferenza da parte di docenti che non rientrano nella
categoria di cui all'art.13 saranno vagliate dal
Consiglio di Dipartimento. Il direttore comunicherà tempestivamente agli
interessati il motivato parere del Consiglio riguardante sia l’accettazione che
il rigetto della richiesta di afferenza.
In ogni caso saranno fatte salve le norme generali, che regolano tale materia,
contenute nello statuto e nel regolamento generale di Ateneo.
ORGANI
Art.15
Sono organi del Dipartimento: il Consiglio, il
Direttore e la Giunta.
Art.16
Il Consiglio di Dipartimento e' costituito da tutti
i professori di ruolo e fuori ruolo, dagli, assistenti
del ruolo ad esaurimento e dai ricercatori afferenti al dipartimento, nonché da
un rappresentante del personale tecnico amministrativo e da un rappresentante
degli iscritti al dottorato di ricerca che operano nel dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento può decidere anche di
invitare alle proprie riunioni, per la sola discussione di specifici
argomenti, operatori appartenenti alle
categorie sopra menzionate che svolgano nel Dipartimento un'attività istituzionale
continuativa.
Del Consiglio fa parte il segretario
amministrativo, con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante.
Art.17
Le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio di
Dipartimento avverranno separatamente per ciascuna componente,
mediante apertura di un seggio elettorale. L’elettorato attivo e passivo spetta
a tutto il personale tecnico amministrativo in servizio presso il dipartimento
all’atto dello svolgimento delle elezioni e a tutti gli iscritti ai dottorati
di ricerca che operano nel dipartimento
medesimo. Il verbale delle operazioni di voto è trasmesso al Rettore che
provvederà alla nomina degli eletti con proprio decreto.
Il rappresentante del personale tecnico
amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile, anche
consecutivamente, per una sola volta.
Il rappresentante degli iscritti ai dottorati di
ricerca dura in carica due anni e non è rieleggibile.
Art.18
Il Direttore del Dipartimento e' eletto, a
scrutinio segreto, tra i Professori di
ruolo e fuori ruolo, dai componenti del Consiglio di
Dipartimento.
Tre mesi prima della scadenza
del mandato del Direttore in carica, il Consiglio è convocato dal decano per la
elezione del nuovo Direttore.
La elezione avviene a maggioranza assoluta degli
aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza dei votanti nelle
due successive.
Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza si
procederà, in una quarta elezione, al ballottaggio tra i due candidati più
votati nella terza votazione.
Il Direttore e' nominato con decreto del Rettore,
resta in carica tre anni accademici e
può essere rieletto, anche consecutivamente, per una sola volta. Le
votazioni sono valide se vi prende parte la maggioranza degli aventi diritto al voto.
Il nuovo Direttore assumerà l’incarico con l’inizio dell’anno accademico successivo.
Qualora il Direttore si dimetta o cessi di far
parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo
superiore a quattro mesi, il Consiglio e' convocato dal decano per la elezione
di un nuovo Direttore. In tale caso il
nuovo Direttore assumerà l’incarico alla data della nomina da parte del
Rettore, ma il triennio accademico sarà conteggiato a far
data dall’inizio dell’anno accademico successivo.
Art.19
Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento,
presiede il Consiglio e la Giunta, e
cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; con la collaborazione della
Giunta promuove le attività del Dipartimento, vigila sull’andamento del
Dipartimento e ne riferisce , almeno una volta l’anno,
al Consiglio di Dipartimento e al Rettore, vigila ancora sulla osservanza delle
leggi, dello Statuto e dei regolamenti, tiene i rapporti con gli Organi
accademici, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute per
legge.
Art.20
La Giunta è composta dal Direttore che la convoca,
da due professori ordinari o straordinari, due professori associati, due
ricercatori confermati, dai responsabili di Sezione di cui all’articolo 7 del
presente regolamento e dal segretario amministrativo
con voto consultivo e funzione di segretario verbalizzante.
L'elezione dei componenti
la Giunta avviene con voto limitato ad una preferenza nell'ambito delle singole
componenti.
Gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono
assimilati ai ricercatori confermati. I ricercatori non confermati hanno solo
l’elettorato attivo.
Alle riunioni della Giunta partecipano senza
diritto di voto, se invitati, i Responsabili dei Gruppi Operativi nonché il rappresentante del personale tecnico
amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, quando si tratta di affari
concernenti lo stesso personale.
La Giunta dovrà essere convocata in seduta
straordinaria su richiesta esplicita, contenente
1'0dG, presentata da almeno tre dei suoi
membri.
La Giunta dura in carica tre anni accademici e viene rinnovata subito dopo l’elezione del direttore. I suoi
componenti
possono essere rieletti anche
consecutivamente una sola volta.
In caso di dimissioni o di cessazione anticipata
della carica, di un componente della giunta, si
provvederà alla elezione di un nuovo componente. Il suo mandato, in tal caso,
scadrà alla scadenza naturale del mandato dei
componenti dell’intera giunta.
ATTRIBUZIONI DEL DIPARTIMENTO
Art.21
Ferma restando l'autonomia di ogni
singolo docente e ricercatore confermato ed il loro diritto di accedere
direttamente, ove non partecipino a programmi di ricerca comune, ai
finanziamenti per la ricerca, il Dipartimento:
Promuove e coordina l'attività di ricerca;
Organizza o concorre all'organizzazione dei corsi
per il conseguimento del dottorato di ricerca in
Fisica, e collabora alla gestione del Seminario Fisico;
Concorre in collaborazione con i Consigli di Corso
di laurea e di diploma, con i collegi delle Scuole di specializzazione
e dei dottorati di ricerca, alla relativa attività scientifica e
didattica. In questo contesto
garantisce, in collaborazione coi docenti interessati, il funzionamento e lo
sviluppo dei laboratori didattici e la fruibilità delle aule e dei servizi
didattici;
Collabora con gli Enti interessati alla
realizzazione dei programmi di insegnamento per la
qualificazione e la riqualificazione professionale, per la formazione di nuovi
profili e per l'educazione permanente anche non finalizzata al conseguimento di
titoli;
Fa proposte alle facoltà interessate in ordine alla attivazione degli insegnamenti e alle
modalità della loro copertura;
Formula proposte per l'assegnazione di posti di
professori a contratto; Stipula convenzioni per
l'esecuzione di progetti che rientrino nell'ambito delle proprie competenze;
Partecipa con gli altri dipartimenti Fisici alla
gestione e allo sviluppo della biblioteca di Fisica, ferma restando la propria
autonomia nel campo della documentazione e informazione scientifica e
didattica.
Art.22
Il
Consiglio di Dipartimento:
1) Detta i criteri generali per:
a) l'utilizzazione dei fondi assegnati al
Dipartimento per le sue attività che dovranno tenere conto di
eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano
indispensabili nel corso dell'anno;
b) l'utilizzazione
coordinata del personale tecnico amministrativo, l'uso dei mezzi e degli
strumenti in dotazione, l’utilizzazione dei locali del dipartimento;
2) delibera sulle proposte
formulate dal Direttore, coadiuvato dalla Giunta, di cui ai punti 1), 2), 3),
4), dell'art.25;
3) dà pareri in ordine alle
chiamate dei professori ed al conferimento delle supplenze da affidare da parte
dei Consigli di Facoltà, limitatamente alle discipline comprese nel
dipartimento;
Quando trattasi di chiamate di
professori ordinari e straordinari.
partecipano alle sedute del Consiglio i soli appartenenti alla medesima
categoria; quando trattasi di chiamate di professori associati, partecipano
alle sedute del Consiglio solo i professori di ruolo;
4) Dà pareri inoltre sulla istituzione,
la soppressione o la modificazione delle discipline in Statuto;
5) collabora con gli organi di governo
dell'Università e gli organi di programmazione nazionale, regionale e locali,
all'elaborazione ed alla attuazione di programmi di
insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti
dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e
riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di
alta specializzazione e di educazione permanente;
6) promuove e facilita collegamenti con altri Enti
di ricerca nazionali ed internazionali, aventi analoghe finalità scientifiche;
7) propone modifiche al presente regolamento. Le
modifiche dovranno essere approvate con la maggioranza degli aventi
diritto a voto;
8)
costituisce, su
proposta degli interessati, Gruppi Operativi, dei quali designa i responsabili.
per il raggiungimento di finalità comuni che non siano
di pertinenza di una singola Sezione.
9)
Approva i regolamenti di gestione delle
articolazioni del Dipartimento (biblioteca,
laboratori didattici, etc);
10)
Autorizza a sottoscrivere contratti e
convenzioni, di sua competenza, per le attività istituzionali,
11)
Approva i tariffari (per le prestazioni di
consulenze, analisi e qualsiasi altra prestazione di servizi e forniture) e le
quote dei proventi delle prestazioni a pagamento al personale interessato;
12)
Esercita ogni altra funzione che lo statuto e
i regolamenti universitari gli attribuiscono.
Art.23
Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in seduta ordinaria
almeno tre volte l'anno per
a)
l'approvazione del
bilancio preventivo e le richieste di finanziamento
b)
l’approvazione del
programma delle ricerche del dipartimento
c) l’acquisizione delle relazioni sull’attività scientifica
svolta dalle sezioni, dai Gruppi Operativi e/o dai singoli ricercatori
d) l'approvazione del bilancio consuntivo.
Art.24
Eccetto che nei casi indicati, di
elezione del direttore, il Consiglio è convocato e presieduto dal Direttore
che ne fissa l'ordine del giorno.
La convocazione deve aver luogo almeno cinque giorni prima
dell'adunanza, a mezzo di affissione di avviso
all'albo e comunicazione personale (lettera o E-mail
o Fax ), con indicazione degli argomenti da trattare.
Il Consiglio di Dipartimento può essere convocato su
richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti o dalla maggioranza dei
componenti la Giunta. La richiesta di convocazione deve contenere l'indicazione
degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
Per la validità delle adunanze del Consiglio è
richiesta la presenza della metà più uno dei componenti;
dal numero dei componenti è sottratto quello degli assenti giustificati.
Le deliberazioni del Consiglio sono adottate, di
norma, con voto palese, tranne in caso di nomine,
richieste di procedimenti disciplinari, giudizi di idoneità, a maggioranza
semplice dei presenti alla seduta. In caso di parità fra più proposte prevale
quella che ha ottenuto il voto favorevole del direttore.
Art.25
Il Direttore del Dipartimento, coadiuvato dalla
Giunta:
1)
Predispone annualmente le richieste di
finanziamenti e di personale tecnico amministrativo, da inoltrare agli Organi
Accademici competenti, necessari per la realizzazione
dei programmi di sviluppo e di potenziamento della ricerca e della didattica
svolta nell'ambito dipartimentale;
2)
Sottopone al Consiglio di Dipartimento, per la
loro approvazione, i bilanci preventivi e consuntivi;
3) Propone al Consiglio il piano annuale delle ricerche del Dipartimento,
l'eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori anche in comune con
altri Dipartimenti della stessa o di altre Università
italiane o straniere o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre
istituzioni scientifiche, nonché predispone i relativi necessari strumenti
organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni tra le Università e gli
Enti interessati;
4) Predispone annualmente una relazione sulla attività
del dipartimento, con riferimento allo stato della ricerca e della didattica svolta
nel Dipartimento, che viene trasmessa agli Organi Accademici previa approvazione del Consiglio;
5) Mette a disposizione del personale docente afferente al Dipartimento i mezzi e le attrezzature
necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca e per consentire lo
svolgimento delle tesi di laurea assegnate dai corsi di laurea;
6) Ordina strumenti, lavori, beni inventariabili e di consumo e quanto
altro serve per il buon funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento
delle relative fatture, sempre fatta salva l'autonomia dei titolari nella
gestione dei fondi loro specificatamente assegnati;
7) Stipula contratti e convenzioni tra il
dipartimento e gli enti pubblici o privati;
8) Adotta in casi straordinari e di urgenza i
provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento o della Giunta,
presentandoli a ratifica alla adunanza immediatamente successiva dei predetti
organi;
9) Autorizza l’invio in missione del personale docente e tecnico
amministrativo del dipartimento;
10) Promuove l’azione disciplinare del personale tecnico amministrativo e
degli studenti, secondo le disposizioni di legge o dettate dai contratti
collettivi nazionali di lavoro;
11) Esercita ogni altra funzione che lo statuto e i regolamenti
universitari gli attribuiscono..
Art.26
La Giunta di Dipartimento coadiuva il direttore
nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali ed esercita le funzioni ad essa delegate dal Consiglio di Dipartimento.
La Giunta è convocata e presieduta dal Direttore che
ne fissa l'ordine del giorno.
La convocazione deve aver luogo almeno cinque giorni prima
dell'adunanza, a mezzo di affissione di avviso
all'albo e comunicazione personale ( lettera , E-mail
o Fax ), con indicazione degli argomenti da trattare.
Art.27
I verbali del Consiglio di Dipartimento e quelli
della Giunta di Dipartimento sono pubblici. Le deliberazioni dovranno contenere
chiare indicazioni della maggioranza che ha condotto alla deliberazione stessa
e, su richiesta degli interessati, le motivazioni
degli eventuali dissensi.
RICERCA SCIENTIFICA E
FINANZIAMENTI RELATIVI
Art.28
Il progetto scientifico complessivo del
Dipartimento comprende le ricerche effettuate dai membri del Dipartimento, sia
nell'ambito delle Sezioni che dei Gruppi Operativi nonché
come gruppi di ricerca o singoli ricercatori.
Per l'esecuzione delle ricerche
il Dipartimento assicura, nei limiti delle proprie possibilità, la
disponibilità dei suoi locali, delle sue attrezzature e dei suoi servizi
tecnici ed amministrativi.
Art.29
Le ricerche di cui sopra sono comprese di diritto
nel Progetto scientifico complessivo del Dipartimento una volta che siano state vagliate ed abbiano ottenuto il finanziamento da
parte di:
a) Organi
Nazionali o Internazionali fra cui CNR, INFN, INFM, MURST, CEE, NATO, etc.;
b) Organi Regionali, fra cui CRRNSM;
c) Università di Messina.
Art.30
Per supportare adeguatamente la ricerca scientifica
il Dipartimento può effettuare una richiesta
finanziaria, esplicitamente dedicata a spese comuni a tutte le ricerche,
all’Università o ad altri enti pubblici e privati.
AUTONOMIA FINANZIARIA CONTABILE E
PATRIMONIALE DEL DIPARTIMENTO
Art.31
Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, contabile
e patrimoniale.
Art.32
Il Dipartimento dispone nella misura stabilita
dall'art.66 del D.P.R.
11/7/80 n.382 dei proventi derivanti da contratti e
convenzioni di ricerca.
Art.33
Il Consiglio di Dipartimento approva, su proposta del Direttore, i bilanci preventivo e consuntivo
del Dipartimento, corredati da una dettagliata relazione.
I documenti relativi dovranno essere resi disponibili ai membri del Consiglio almeno cinque
giorni prima della relativa seduta.
Art.34
Nei bilanci di cui all’art.33
sono iscritti in entrata:
a) le somme
attribuite dal C.d.A. per spese di funzionamento e
manutenzione;
b) le somme attribuite dal C.d.A. come spese comuni di cui all'art.30;
c)
eventuali proventi
dalle prestazioni a pagamento;
d)
i fondi di ricerca, provenienti
da finanziamenti da enti pubblici e privati, acquisiti da ricercatori o gruppi
di ricerca, come partite di giro.
Art.35
Nell’ambito dell’autonomia prevista dall’articolo
41 dello Statuto, il Dipartimento applicherà le norme previste dalla vigente legislazione, dallo
Statuto (in particolare dagli articoli 39, 40,
41, 42, 43)
e dal regolamento di Ateneo
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (R.A.F.C.).
Art.36
La gestione finanziaria del Dipartimento si svolge
in base ad un Bilancio di Previsione redatto in conformità al modello disposto
nell’allegato B e deliberato dal Consiglio entro il termine disposto dal R.A.F.C. Nel caso di mancata deliberazione del Bilancio di
Previsione, entro il termine sopraindicato, viene
attivato l’esercizio provvisorio.
Nel predetto periodo e sino alla approvazione
dei Bilancio di Previsione, tutti gli impegni di spesa di nuova assunzione
devono essere contenuti mensilmente entro il limite di un dodicesimo del totale
delle spese pagate nell'esercizio precedente.
Il Bilancio di Previsione, dopo la sua
approvazione, deve essere reso pubblico mediante affissione all'albo del
Dipartimento.
Art.37
La gestione finanziaria e contabile dei Dipartimento è di competenza del Segretario
Amministrativo. In particolare :
- predispone tecnicamente il Bilancio di Previsione
ed il Conto Consuntivo di fine esercizio e tutti gli allegati;
- predispone la ripartizione dell'Avanzo di Cassa,
ed accerta i Crediti ed i Debiti;
- provvede che le Entrate siano
accreditate alla Cassa dei Dipartimento,
- sovrintende alla gestione dei
Fondo economale;
- provvede all'ordinazione di merci e servizi, sino
all'importo deliberato dal Consiglio di
Dipartimento;
- esercita il controllo di legittimità sulle
procedure di spesa ed appone il visto di regolarità;
- predispone i rendiconti finanziari dei fondi
finalizzati;
- il Segretario Amministrativo in caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito
nelle sue funzioni da un suo delegato.
Art.38
Il Conto Consuntivo, redatto sulla base del modello
predisposto nell’allegato "B' , è deliberato dal
Consiglio entro il termine di cui all'art.52 dei
Regolamento di Ateneo per ]'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. In detta deliberazione il Consiglio approverà
l'elenco dei crediti e dei debiti in essere a fine esercizio, autorizzerà la
loro eventuale riduzione o eliminazione.
L'ATTIVITA' NEGOZIALE
Art.39
L’attività negoziale dei
Dipartimento è normata dal regolamento,
allegato C, approvato dal Consiglio.
In detto Regolamento sono specificate la tipologia
e gli importi delle spese da effettuarsi a pronti (
Fondo Economale ), in economia e mediante le altre
procedure negoziali.
Le Spese in Economia sono riservate al Direttore
del Dipartimento, che può delegare sino a determinati limiti di spesa il
Segretario Amministrativo.
Art.40
Il Consiglio di Dipartimento delibera, previo
parere della Giunta, l'adozione di un regolamento per disciplinare la
negoziazione delle convenzioni per attività di ricerca o di consulenza con
Enti, Società e privati. Nel caso in cui
l'utile è corrisposto in attrezzature e/o in servizi, si prescinde dalla applicazione del disposto dell'art.66
- 2 comma - del D.P.R. n.382/1980.
LA GESTIONE PATRIMONIALE
Art.41
Il Consiglio di Dipartimento, delibera l'adozione
di un regolamento per la gestione del patrimonio, ad integrazione di quanto
disposto dal Regolamento di Ateneo e/ o deliberato
in
merito dal C.d.A. dell'Università.
I beni mobili sono dati in consegna al personale del Dipartimento con
qualifica direttiva o
superiore ed al personale docente.
I consegnatari sono responsabili della corretta conservazione ed uso
dei beni mobili loro
affidati.
Lo scarico, la permuta o il trasferimento dei beni mobili del
Dipartimento sono deliberato dal
Consiglio su richiesta del consegnatario.
I beni mobili dei Dipartimento sono passati
in consegna, previa ricognizione, dal consegnatario uscente al subentrante
mediante redazione di apposito verbale.
NORME
TRANSITORIE E FINALI
Art.42
Per quanto attiene l'accesso alla documentazione in possesso del
Dipartimento, la redazione dei verbali, il rilascio di copie, certificazioni,
si applicano le disposizioni del Regolamento di Ateneo.
Il Consiglio di Dipartimento, nelle more delle determinazioni di
merito da parte degli Organi Accademici, può individuare i responsabili di
procedimento, determinare competenze, tempi e modalità
procedurali per l'emanazione degli atti amministrativi.
Art.43
Le modifiche e/o integrazioni del presente regolamento sono deliberate
a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Il regolamento modificato è soggetto ai controlli di legittimità e di merito previsti dall’articolo
38 dello Statuto dell’Ateneo.
La costituzione o la soppressione
di Sezioni o di Gruppi
Operativi, la modifica degli schemi e dei regolamenti dipartimentali allegati
al presente Regolamento, sono deliberate, ove necessiti,
dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta. Tali deliberazioni non soggiacciono al
disposto di cui all'art.38, ultimo comma, dello
Statuto di Ateneo.
Art.44
La partecipazione agli organi collegiali è
obbligatoria; il regolamento generale stabilisce le sanzioni accademiche per le
inadempienze reiterate. Per i membri elettivi o designati, l’assenza
ingiustificata per tre volte consecutive alle sedute degli organi collegiali, comporta la decadenza del mandato. La decadenza è dichiarata
con decreto rettorale, secondo le modalità
del regolamento generale.
ALLEGATO A
Presso il dipartimento di Fisica sono costituite le
seguenti Sezioni e gruppi Operativi:
SEZIONI
1) Fisica Nucleare
2) Fisica Teorica
3) Struttura della Materia
4)Lingue Straniere
GRUPPI OPERATIVI
1) Didattica;
2)
Fisica
applicata, ambientale e dei beni culturali.
DISCIPLINE
FISICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 13 DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Tutte le Discipline fisiche comprese nei settori scientifici disciplinari dell’area
fisica BXXX
ALLEGATO C REGOLAMENTO DIPARTIMENTALE PER L’ATTIVITÀ NEGOZIALE
Art.1 - SPESE
A PRONTI
Possono essere effettuate
con pagamento a pronti, anche mediante l'utilizzo di carte di credito, a carico
del fondo economale e senza emissione di buono di
ordinazione, le seguenti spese:
1
. tutte le spese di importo inferiore a £ 100.000, le
quali possono essere documentate
con scontrino o ricevuta fiscale, o da quietanza
rilasciata dal fornitore;
2. le anticipazioni per missioni al personale;
3. i rimborsi delle piccole spese a carico dei
fondi finalizzati;
4. l'acquisto di libri e riviste di importo inferiore a £.l.000.000;
5. il rimborso di fatture, note di
addebito relative a prestazioni e forniture di beni e servizi sempre di
importo inferiore a £.1.000.000;
Art.2 - SPESE
IN ECONOMIA
Il Direttore
dei Dipartimento può effettuare in economia, nei
limiti degli stanziamenti di bilancio e fino all'importo massimo di £.20.00.000 oltre I.V.A. le seguenti spese:
1) acquisto, manutenzione
ordinaria e riparazione di impianti della sede
dipartimentale;
2) manutenzione, riparazione, acquisto
combustibili e lubrificanti ed altre spese di esercizio
degli autoveicoli in dotazione al dipartimento;
3) acquisto e
riparazione di mobili, utensili, strumenti e materiale per usi didattici o per
la ricerca scientifica;
4) acquisto,
manutenzione e riparazione di mobili, computer e macchine d'ufficio;
5) canoni e consumo di acqua,
forza motrice, illuminazione, telefono, riscaldamento e condizionamento, ecc.;
6) abbonamenti a riviste, periodici, banche dati
ed altro materiale bibliografico;
7) trasporti, spedizioni e facchinaggi;
8) provviste di
cancelleria, stampati, materiale per disegno, fotografia, uso di computer ed
altre macchine d'ufficio;
9) acquisto materiale igienico-sanitario,
di presidi atti a garantire la salute dei personale e
degli studenti ed a prevenire infortuni, contratti per lo smaltimento di
rifiuti tossici o speciali, pulizia straordinaria, disinfestazione e
derattizzazione della sede
dipartimentale;
10) imposte, tasse e premi di assicurazione;
11) compensi al personale e a collaboratori esterni;
12)
organizzazione di convegni e
seminari.
Le spese e/o i lavori in economia possono essere appaltate a persone o ditte di sperimentata capacità,
iscritti nell'albo dei fornitori dei dipartimento, previa acquisizione di
preventivi, nei quali siano espressamente indicati, oltre che il prezzo, le
condizioni di fornitura e/o di esecuzione dei lavori, le modalità di pagamento,
le penalità ed ogni altra clausola richiesta dalla normativa vigente. Escluso le voci di spesa di cui ai punti
5,6,10,11,di norma bisogna acquisire almeno tre
preventivi di spesa se l'importo della fornitura o dei servizio è superiore a £.3.000.000, I.V.A. esclusa.
Viceversa si può procedere all'affidamento mediante atto conforme agli
usi dei commercio, facendo riferimento a prezzi di
listino o ad un unico preventivo, purché vistato per congruità.
Il Direttore può delegare, con apposito
provvedimento, il Segretario Amministrativo all’ordinazione delle suddette
spese in economia, fino all'importo di £. 3.000.000 oltre I.V.A..
Art.3 - TRATTATIVA
PRIVATA
E' autorizzato il ricorso alla “trattativa privata”
nei seguenti casi:
1) quando la licitazione non sia stata
aggiudicata;
2) per l'acquisto di beni la cui produzione è
garantita da privativa industriale ovvero la natura dei beni non consente il
ricorso ad una pubblica gara;
3) quando trattasi di acquisto
di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire
con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
4) per l'acquisto all'estero ( paesi extra U.E.)
di beni che solo ditte straniere possono fornire;
5) per l'acquisto di accessori
e parti di ricambio di strumentazione già acquistata;
6) per tutte le altre forniture o lavori di importo non superiore a £.50.000.000,
esclusa I.V.A.
7)
per l'acquisto di impianti o attrezzature di importo
non superiore a £. 150.000.000, esclusa I.V.A.
8)
Nei casi
indicati ai punti 1,6 e 7 si devono interpellare più imprese ed acquisire
almeno tre preventivi, nei quali siano espressamente indicati, oltre che il
prezzo, le condizioni di fornitura e/o di esecuzione
dei lavori, le modalità di pagamento, le penalità ed ogni altra clausola
richiesta dalla normativa vigente.. Allegata all'offerta dovrà essere prodotta
la documentazione di rito richiesta per partecipare a gare d'appalto a
procedura ristretta.
Le offerte dovranno essere inviate dalle ditte
invitate in plico chiuso da aprire nella adunanza in
cui si procederà alla scelta della ditta aggiudicataria sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
A tal fine, può essere delegata una commissione.
SELEZIONE A PROCEDURA RISTRETTA
Art.4 -
Per l'acquisto di attrezzature
scientifiche o di impianti, il cui costo previsto supera l'importo di £.150.000.000, il Consiglio o la Giunta, se all'uopo
delegata, valuterà per ogni singolo acquisto se sussistono le condizioni che
consentano di procedere alla scelta del contraente a trattativa privata. In caso contrario si ricorrerà ai sistema della licitazione privata, da estendere, ove
necessiti, nell'ambito della U.E.