REGOLAMENTO
ART. 1
Costituzione del Dipartimento1. Il Dipartimento di Studi Tardoantichi, Medievali e Umanistici, è stato costituito con D.R. n. 3390 del 30.05.1991.
Il Dipartimento svolge in forma organica ricerche di carattere specifico o interdisciplinare, finalizzate e coordinate, su tematiche di interesse scientifico riguardanti il Medioevo, considerato nella sua dimensione storico-culturale, nelle sue radici tardoantiche e nei suoi esiti umanistici, rinascimentali e volgari dai quali scaturisce il mondo moderno. La ricerca vuole, peraltro, investire tutti gli aspetti di tale civiltà: storia politica, economica, della cultura materiale e religiosa, circolazione dei classici, problematiche archeologiche, archivistiche, artistiche bibliografiche, filologiche, glottologiche, letterarie, linguistiche, religiose, e storico-culturali, in ambito greco, latino, volgare.
ART. 2
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni, le modalità di gestione e di funzionamento del Dipartimento di Studi Tardoantichi, Medievali e Umanistici, in conformità alla normativa vigente.
ART. 3
Funzioni del Dipartimento
1. Il Dipartimento svolge le seguenti funzioni:
a) promuove e coordina l’attività di ricerca di base ed applicata
nei settori scientifico-disciplinari riportati in allegato;
b) coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza, anche
mediante contratti e convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati,
secondo quanto disposto dallo Statuto e dal regolamento d’Ateneo per l’amministrazione,
la finanza e la contabilità e dal regolamento sulle prestazioni conto
terzi;
c) concorre, in collaborazione con i collegi dei docenti, all’organizzazione
dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca di cui alle disposizioni
istitutive dei dottorati stessi;
d) concorre, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all’organizzazione
dei corsi di perfezionamento, delle scuole di specializzazione, dei master
e delle altre attività formative;
e) concorre, in collaborazione con i corsi di studio, allo svolgimento
dell’attività didattica dei docenti afferenti al Dipartimento medesimo;
f) concorre alla sperimentazione delle nuove attività didattiche
previste dalla normativa;
g) collabora con gli organi di governo dell’Università e gli organi
di programmazione nazionale, regionale e locale alla elaborazione ed alla
attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento
dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze
di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi
profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;
h) promuove e organizza seminari, conferenze, convegni e corsi;
i) diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche e provvede alla loro
pubblicizzazione;
j) coordina l’utilizzazione, da parte dei docenti e degli studenti, delle
strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporto per lo svolgimento
delle tesi di laurea e di ogni attività didattica facente capo alle
discipline afferenti;
k) esprime pareri nelle materie indicate nell’art.85 (Attribuzioni del
Dipartimento) del DPR n.382/80 e successive modificazioni ed integrazioni;
l) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo statuto
e dai regolamenti.
ART. 4
Afferenza al Dipartimento
1. Ai dipartimenti afferiscono i professori e i ricercatori di uno o più
settori scientifico-disciplinari, omogenei per fini o per metodo, che svolgono
la loro attività nell’Ateneo e che chiedono di farvi parte.
2. Sulla richiesta di afferenza delibera motivatamente il Consiglio del
Dipartimento. In caso di delibera di diniego del Consiglio, il Senato Accademico
deciderà sull’allocazione del docente, secondo quanto previsto dall’art.
20 dello Statuto.
3. Il docente che afferisce ad altro Dipartimento ha diritto al trasferimento
dei fondi e dei beni mobili acquistati con i propri fondi di ricerca.
4. Al fine della determinazione della dotazione ordinaria di funzionamento,
entro il 30 giugno di ciascun anno, il Direttore comunica agli uffici competenti
le eventuali variazioni nella composizione del Dipartimento.
5. Gli uffici, a seguito di tali comunicazioni, provvedono a determinare
la dotazione ordinaria di funzionamento secondo i criteri stabiliti dal Senato
Accademico.
ART. 5
Organi del Dipartimento
1. Sono organi del Dipartimento:? il Consiglio;
? il Direttore;
? la Giunta.
ART. 6
Il Consiglio di dipartimento
1. La composizione del Consiglio di dipartimento è conforme al
disposto dell’art. 23, comma 2, dello statuto d’Ateneo.
2. Il Direttore indice le elezioni del rappresentante del personale tecnico
ed amministrativo per il successivo triennio accademico, del rappresentante
dei titolari di assegni di ricerca e del rappresentante degli iscritti ai
dottorati di ricerca per il biennio successivo, almeno trenta giorni prima
della scadenza del loro mandato.
3. In caso di impedimento del Direttore le elezioni sono indette dal
decano del dipartimento.
4. Le componenti elettive del Consiglio non hanno più titolo di
rappresentanza in caso di cessato servizio, trasferimento, volontarie dimissioni
o conseguimento del dottorato di ricerca o termine dell’assegno di ricerca.
5. Il Direttore procederà ad indire nuove elezioni per surrogare
la componente elettiva sino al termine del suo mandato.
6. Il Consiglio di dipartimento è convocato in via ordinaria dal
Direttore con avviso scritto, raccomandata, fax o e-mail, secondo quanto
stabilito dal consiglio stesso, almeno cinque giorni prima dell’adunanza.
In caso di esigenze straordinarie ed urgenti, il Consiglio può essere
convocato anche ad horas.
7. Il Consiglio è convocato, altresì, su richiesta avanzata
da almeno un terzo dei suoi componenti.
8. Alle adunanze del Consiglio possono partecipare, per la sola discussione
di specifici argomenti, tecnici ovvero professionisti all’uopo invitati dal
Direttore.
9. Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta
la presenza della metà più uno dei suoi componenti, dopo aver
sottratto il numero degli assenti che abbiano presentato giustificazione
scritta.
10. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con voto palese, a maggioranza
semplice dei suoi componenti In caso di parità di voti prevale la
proposta che ha ottenuto il voto favorevole del direttore. Il Consiglio delibera
a voto segreto nel caso di provvedimenti che riguardano singoli componenti
del Dipartimento.
11. Il Consiglio può essere convocato nelle forme ristrette, nelle
specifiche materie previste dall’art. 85 del DPR 382/80 e successive modificazioni
ed integrazioni.
12. Il Consiglio di dipartimento è organo deliberativo, di indirizzo
e di controllo ed esercita tutte le competenze relative alla programmazione
delle attività del Dipartimento.
13. Al Consiglio spetta:
a) approvare la relazione programmatica, corredata del relativo fabbisogno
finanziario, per l’esercizio successivo;
b) definire i criteri generali per la utilizzazione dei fondi assegnati
al dipartimento;
c) stabilire i criteri generali per l’utilizzazione del personale tecnico-amministrativo,
degli spazi e degli strumenti;
d) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
e) deliberare la partecipazione a centri interdipartimentali o ad altre
istituzioni scientifiche;
f) l’approvazione dei regolamenti delle sezioni di cui all’art.10, e
delle unità di servizio del Dipartimento;
g) l’autorizzazione al personale tecnico-amministrativo a partecipare
alle attività previste da convenzioni ovvero prestazioni a pagamento;
h) l’approvazione dei tariffari per la prestazione di consulenze, e qualsiasi
altra prestazione di servizi e forniture;
i) la ripartizione al personale delle quote dei proventi delle prestazioni
a pagamento e di ogni altra indennità, con esclusione dell’indennità
di missione;
j) deliberare la stipula di contratti e convenzioni tra il Dipartimento
ed istituzioni e soggetti pubblici e privati, nei limiti dell’importo massimo
stabilito periodicamente dal Consiglio di Amministrazione. In fase di prima
applicazione, si stabilisce l’importo massimo di € 250.000, oltre IVA. Contratti
e convenzioni che prevedono importi superiori debbono essere approvati ed
autorizzati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e stipulati
dal Rettore;
k) esercitare ogni altra funzione assegnatagli dalla legge, dallo statuto
e dai regolamenti universitari.
ART. 7
Il Direttore del dipartimento
1. Il Direttore del dipartimento è eletto dal Consiglio di dipartimento,
fra i professori di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno, secondo quanto previsto
dalla Legge 4 novembre 2005, n.230, recante riordino della docenza universitaria.
Il Direttore resta in carica tre anni accademici e la sua rieleggibilità
è normata dallo Statuto. La carica di Direttore è incompatibile
con le altre cariche elettive previste dallo statuto di Ateneo e con la carica
di Prorettore vicario e di Coordinatore del Collegio dei Prorettori.
2. Il Direttore pro-tempore convoca il Consiglio di dipartimento, almeno
30 giorni prima della data di scadenza del proprio mandato, per procedere
all’elezione del nuovo Direttore.
3. L’elezione, a scrutinio segreto, avviene a maggioranza assoluta degli
aventi diritto al voto.
4. Nel caso che nella prima votazione nessuno dei candidati abbia ottenuto
la maggioranza prescritta, si procede ad una seconda votazione per la quale
è sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi. Nel caso che
nella seconda votazione nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza prescritta,
si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior
numero di voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia
il numero dei votanti. In caso di parità è eletto il candidato
con maggiore anzianità nel ruolo.
5. Qualora il Direttore, per grave impedimento, decadenza o dimissioni,
cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, il decano del Dipartimento
convoca entro 30 giorni il Consiglio per procedere alle elezioni del nuovo
Direttore.
6. Il Direttore eletto nomina un suo sostituto, tra i professori di ruolo
e fuori ruolo a tempo pieno, che ne faccia le veci in caso d’assenza o temporaneo
impedimento, dandone comunicazione al Consiglio di dipartimento ed al Rettore.
7. Il Direttore è il legale rappresentante del Dipartimento e
vigila sull’osservanza della legge al suo interno.
8. Il Direttore di dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
a) presenta al Rettore, entro il 31 maggio, la relazione programmatica
corredata del relativo fabbisogno finanziario per l’anno successivo;
b) predispone, entro il 31 marzo, una relazione sull’attività
di ricerca e su quella didattica svolte nel Dipartimento da allegare al conto
consuntivo;
c) sottopone al Consiglio di dipartimento, per la loro approvazione,
il bilancio di previsione entro il 31 ottobre ed il conto consuntivo entro
il 31 marzo, entrambi corredati dai previsti allegati;
d) provvede all’ordinazione di quanto occorre al funzionamento del Dipartimento
e a disporre il pagamento delle fatture, nell’osservanza delle norme che
regolano l’amministrazione e la contabilità ed ogni altro adempimento
di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali, fatta salva, in ogni caso,
la libertà di ricerca dei singoli professori e ricercatori afferenti,
in applicazione dell’art.21, comma 2 dello Statuto;
e) stipula contratti e convenzioni, di cui alla lettera j) dell’art.
6, tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati dandone
comunicazione, nel caso essi comportino introiti, alla Direzione amministrativa
secondo apposito fac-simile; (Allegato A)
f) per importi non superiori a € 10.000, IVA esclusa, può stipulare
direttamente convenzioni e incarichi professionali, dandone comunicazione
al Consiglio nella prima adunanza utile;
g) nomina, su proposta del Segretario amministrativo,un sostituto dello
stesso;
h) adotta, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, i provvedimenti
indifferibili per il buon funzionamento del Dipartimento, salvo ratifica
del Consiglio;
i) firma registri e libri contabili;
j) autorizza l’invio in missione del personale docente, tecnico ed amministrativo,
dei collaboratori esterni, nonché del personale non strutturato che
svolge attività nel Dipartimento;
k) comunica agli uffici competenti, entro il 30 giugno, le eventuali
variazioni della composizione del Dipartimento;
l) entro i limiti fissati dall’art. 89, comma 8, del “Regolamento per
l’amministrazione, la finanza e la contabilità” dell’Ateneo, provvede
direttamente all’acquisizione di beni e servizi;
m) esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla legge, dallo statuto
e dai regolamenti universitari.
ART. 8
La Giunta di dipartimento
1. La Giunta è composta dal Direttore, che la presiede, ed, in misura paritaria, da due rappresentanti dei professori di prima fascia, da due rappresentanti dei professori di seconda fascia e da due rappresentanti dei ricercatori, eletti ogni tre anni dai componenti ciascuna categoria a maggioranza semplice degli aventi diritto. Fanno, altresì, parte della Giunta i coordinatori delle sezioni, ove costituite. Della giunta fa parte il segretario amministrativo con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante. Con voto consultivo partecipa, anche, il rappresentante del personale tecnico ed amministrativo del Consiglio, quando si trattino affari concernenti detto personale.
2. Possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, i coordinatori dei dottorati di ricerca ed i rappresentanti dei dottorandi di ricerca e degli assegnisti.
3. Alla Giunta, in materia di convocazione e modalità di votazione,
si applicano le stesse norme di cui al precedente art. 6.
4. La Giunta del dipartimento coadiuva il Direttore nello svolgimento
dei suoi compiti ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di dipartimento.
5. La Giunta dura in carica per tre anni accademici. Il rinnovo è
contemporaneo per tutte le sue componenti.
6. Qualora uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte
del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi,
il Direttore indice un’elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato
del nuovo componente scade insieme con quello degli altri componenti della
Giunta.
7. [I componenti la Giunta possono essere in regime di tempo definito.]
8. I provvedimenti di nomina dei componenti elettivi, del Consiglio,
della Giunta e delle Sezioni sono di competenza del Direttore del dipartimento,
il quale ha l’obbligo di comunicare all’amministrazione centrale i nominativi
degli eletti.
ART. 9
Il Segretario amministrativo del Dipartimento
1. Il Segretario amministrativo è nominato con decreto del direttore
amministrativo e svolge le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto,
dai regolamenti universitari e dal regolamento del Dipartimento.
2. Coordina le attività amministrativo-contabili della struttura
curandone lo svolgimento; assume la responsabilità in solido con il
Direttore dei conseguenti atti.
3. Collabora con il Direttore per l’attuazione delle deliberazioni assunte
dal Consiglio della struttura e per lo svolgimento delle attività
volte al miglior funzionamento del Dipartimento, ivi compresa l’organizzazione
di corsi, convegni e seminari; cura in particolare, sotto la sua responsabilità,
l’attuazione delle deliberazioni inerenti alle sue specifiche competenze.
4. E’ responsabile della segreteria amministrativa della struttura e
coordina l’attività del personale tecnico-amministrativo ad essa addetto,
il quale risponde direttamente al Segretario amministrativo per l’attività
svolta. Ha il compito di aggiornare i propri collaboratori sull’evoluzione
legislativa e delle procedure.
5. Coordina inoltre l’attività del rimanente personale che svolge
compiti comunque correlati alla segreteria amministrativa. Per tali compiti
il personale risponde direttamente al Segretario amministrativo.
6. La gestione finanziaria e contabile del Dipartimento è di sua
competenza ed, in particolare, il Segretario amministrativo:
a) predispone tecnicamente il bilancio preventivo e consuntivo, nonché
i relativi allegati;
b) predispone la ripartizione dell’avanzo di cassa ed accerta i crediti
ed i debiti;
c) provvede che le entrate siano accreditate alla cassa del Dipartimento;
d) provvede alla gestione del fondo economale;
e) esercita il controllo di legittimità sulle procedure di spesa
ed appone il visto di regolarità;
f) predispone i rendiconti finanziari dei fondi finalizzati;
g) provvede alla ricognizione dei beni inventariabili e redige e sottoscrive
i verbali di passaggio delle consegne.
7. Il Segretario amministrativo, propone al Direttore della struttura,
chi, tra il personale tecnico-amministrativo di qualifica pari o immediatamente
inferiore dell’area amministrativa, lo dovrà sostituire, limitatamente
agli atti indifferibili e urgenti, con esclusione del bilancio di previsione
e del conto consuntivo, nei casi di sua assenza o temporaneo impedimento.
8. Qualora al Dipartimento non sia assegnata alcuna unità di personale
appartenente alla categoria D (area amministrativo-gestionale) e C (area
amministrativa) o non sia possibile provvedere ai sensi della precedente
disposizione, in caso di assenza o di temporaneo impedimento del Segretario
amministrativo e qualora non sia possibile risolvere diversamente, per la
firma dei mandati di pagamento e delle reversali d’incasso provvede un funzionario
designato dal Direttore amministrativo dell’Università, oppure altro
Segretario amministrativo designato ad interim dal Direttore amministrativo.
ART. 10
Articolazione interna del Dipartimento
1. Il Dipartimento sin dalla sua costituzione o per successiva delibera
del proprio consiglio, può articolarsi in sezioni costituite da unità
di ricerca, laboratori, centri.
2. Le sezioni curano e sviluppano gli aspetti scientifici, omogenei per
tematiche, che fanno parte del progetto scientifico complessivo del Dipartimento.
3. Alle sezioni possono essere demandati compiti organizzativi nell’ambito
delle attività del Dipartimento.
4. La costituzione, la soppressione, l’attività delle sezioni
e le modalità di elezione del Coordinatore sono disciplinate da un
regolamento approvato dal Consiglio di dipartimento.
5. Le sezioni non possono avere in alcun caso autonomia amministrativo-contabile.
6. Gli afferenti alle sezioni eleggono al loro interno un coordinatore.
7. L’afferenza alle sezioni viene comunicata al Direttore sulla base
di adeguate motivazioni. Tale scelta è tacitamente rinnovata sino
alla presentazione di una successiva comunicazione.
ART. 11
Autonomia del Dipartimento
1. Al Dipartimento è attribuita dall’art. 41 dello statuto autonomia
finanziaria, di bilancio e negoziale nei limiti stabiliti dal regolamento
di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Nell’ambito dell’autonomia, il Dipartimento applicherà le norme
previste dalla vigente legislazione, dallo statuto (in particolare dagli
artt.: 39, 40, 41 e 42) e dal regolamento di Ateneo per l’amministrazione,
la finanza e la contabilità.
ART. 12
Gestione finanziaria
1. La gestione finanziaria e l’attività negoziale del Dipartimento
si svolge secondo quanto previsto dal regolamento d’Ateneo per l’amministrazione,
la finanza e la contabilità e da quello sulle spese in economia dell’Ateneo.
ART. 13
Gestione patrimoniale
1. La gestione del patrimonio del Dipartimento è conforme a quanto previsto dall’apposito regolamento dell’Ateneo.
ART. 14
Accesso alla documentazione
1. Per quanto attiene all’accesso alla documentazione in possesso del Dipartimento, il rilascio di copie e certificazioni, si applicano le disposizioni del regolamento d’Ateneo.
ART. 15
Modalità di approvazione del regolamento
1. Per deliberare l’approvazione o le modifiche del presente regolamento
devono essere presenti i due terzi dei componenti il Consiglio e la proposta
deve ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi
diritto al voto.
2. Il regolamento approvato è soggetto ai controlli di legittimità
e di merito previsti dall’art.38 dello statuto d’Ateneo.
3. Per i regolamenti riguardanti la costituzione o la soppressione delle
sezioni del Dipartimento, di cui all’art.10 del presente regolamento, si
deroga dal controllo di legittimità di cui all’art.38 dello statuto
d’Ateneo.
ART. 16
Partecipazione agli organi collegiali
1. La partecipazione agli organi collegiali è obbligatoria, ai sensi del comma 3 dell’art.50 dello statuto d’Ateneo. Per i membri elettivi, l’assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle sedute degli organi collegiali comporta la decadenza del mandato. La decadenza è dichiarata con decreto del Rettore.
ART. 17
Norme finali e transitorie
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni
dei cui al D.P.R. 382/80, e successive modificazioni ed integrazioni, le
norme contenute nello statuto d’Ateneo, nel regolamento di Ateneo per l’amministrazione,
la finanza e la contabilità, nonché le norme che disciplinano
l’attività degli organi collegiali universitari.