Gruppo Italiano di Fotochimica
Sezione Italiana
dell'European Photochemistry Association
Gruppo Italiano di Fotochimica
Sezione Italiana
dell'European Photochemistry Association
Statuto
Aggiornato al 25 ottobre 1996 (contenente le modifiche approvate nel: febbraio 1993 e ottobre 1996)
Statuto del Gruppo Italiano di Fotochimica
Capitolo 1°: Nome, sede, finalità
Art. 1 - E' costituito il Gruppo Italiano di Fotochimica = G.I.F. (Sezione Italiana dell'European Photochemistry Association = E.P.A.) con sede legale in Roma.
Art. 2 - Il Gruppo ha carattere interdisciplinare e riunisce quanti operano nel settore della fotochimica nelle Università, nei centri di ricerca, e nelle industrie, con lo scopo:
- di favorire e promuovere in Italia gli studi e le ricerche che hanno come tema centrale d'interesse l'azione chimica della luce (abbracciando aspetti delle numerose aree legate al carattere interdisciplinare della fotochimica quali ad esempio fotofisica, fotobiochimica, fotografia, spettroscopia e chimica delle radiazioni,
- di promuovere lo sviluppo dell'insegnamento della fotochimica, - di coordinare le attività nazionali del settore (organizzazione di simposi, seminari e scuole), - di diffondere e coordinare in Italia le iniziative e le attività dell'E.P.A..
Capitolo 2°: Associazione
Art. 3 - Possono essere iscritti al G.I.F. tutte le persone o Enti che operano in Italia nel settore della fotochimica o in settori affini. L'ammissione ha luogo, su domanda scritta rivolta al Presidente, con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 4 - L'iscrizione al G.I.F. comporta automaticamente l'appartenenza all'E.P.A..
Art. 5 - La quota sociale, non inferiore a quella richiesta per l'iscrizione all'E.P.A., viene stabilita dalla Assemblea dei Soci. In mancanza di delibere, la quota è quella stabilita dall'E.P.A.. Essa viene versata di norma entro il mese di Marzo di ogni anno al Consiglio Direttivo che provvede all'inoltro delle quote di pertinenza dell'E.P.A. alla tesoreria internazionale.
Art. 6 - La qualità di socio si perde: (a) per dimissioni scritte (b) per morosità protratta oltre un anno (c) in seguito a deliberazione dell'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei casi in cui il socio tenga condotta pregiudizievole per il prestigio del Gruppo Capitolo 3°: Organi
Art. 7 - Sono Organi del G. I. F. (a) L'Assemblea dei Soci (A. S.) (b) Il Consiglio Direttivo (C. D.) (c) Il Presidente (P)
Art. 8 - L'A.S. è composta da tutti gli iscritti al G.I.F.. Essa determina le linee generali dell'attività del Gruppo, approva le modifiche di statuto, fissa la quota sociale, elegge il C.D. e il P; l'A.S. viene convocata dal P. in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria quando lo richieda almeno il 20% dei soci. L'A.S. è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'eventuale richiesta di includere argomenti all'O.d.G.. dell'A.S. deve essere presentata al P. da almeno cinque soci. Ogni delibera dell'A.S. viene presa a maggioranza semplice dei votanti (non conteggiando gli astenuti, ad eccezione delle votazioni riguardanti: (a) modifiche di Statuto (b) delibere di cui all'art 6 punto (c) (c) eventuale scioglimento del Gruppo, per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno la metà dei soci; in ogni caso questi tre argomenti devono essere espressamente indicati nell'O.d.G.. che accompagna la convocazione. Qualora nell'A.S. non fosse possibile raggiungere le condizioni di cui al precedente comma, o qualora il C.D. lo ritenga opportuno per particolari esigenze di rappresentatività, è consentita la consultazione dei soci attraverso votazioni per corrispondenza. Per delibere sui punti di cui al precedente comma, anche con questa procedura è richiesto il voto favorevole di almeno la metà dei soci.
Art. 9 - Il C.D. è costituito da: (a) il Presidente, (b) cinque Consiglieri ed un Segretario con mansioni di Tesoriere. I membri di cui ai punti (a) e (b) vengono eletti con due votazioni successive, segrete e separate. Per ogni carica sociale devono essere presentate almeno due candidature. Ogni socio dispone di un voto per il P., due voti per i cinque Consiglieri e un voto per il Segretario. I membri del C.D. rimangono in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. Il C.D. prende ogni iniziativa atta a realizzare le finalità del Gruppo nell'ambito delle linee generali fissate dall'A.S. Il P. ha la rappresentanza legale del Gruppo, è responsabile dell'amministrazione, presiede e convoca l'A.S. e il C.D..
Art. 10 - I rappresentanti italiani nello Standing Committee dell'E.P.A. sono: (a) il Presidente, (b) un membro eletto tra i consiglieri dall'A.S.