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CONVENZIONI DIDATTICHE
TRA
LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI MESSINA E LA SCUOLA DI NOTARIATO DELLO STRETTO "SALVATORE
PUGLIATTI"
TRA
LA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI E IL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MESSINA
TRA
LA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI E IL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PATTI
TRA
IL TRIBUNALE
DI MESSINA E LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
TRA
IL TRIBUNALE
DI
PATTI
E LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI MESSINA
TRA
IL TRIBUNALE
DI BARCELLONA
P.G.
E LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI MESSINA
TRA
IL TRIBUNALE
DI REGGIO
CALABRIA
E LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI MESSINA
TRA
IL TRIBUNALE
DI PALMI
E LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI MESSINA
TRA
IL TRIBUNALE DI MESSINA, LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MESSINA E
LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI MESSINA
TRA LA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA, LA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI E IL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MESSINA
CONVENZIONE
per
lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del D.M. 21
dicembre 1999, n. 537, art. 7, comma 6,
TRA
la
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI MESSINA, rappresentata dal Direttore Prof. Salvatore
Berlingò
E
la
SCUOLA DI NOTARIATO DELLO STRETTO "SALVATORE PUGLIATTI"
con sede in Messina, via XXVII Luglio n. 38, presso il Consiglio Notarile
dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona P.G., Patti e Ristretta,
rappresentata dal Direttore Notaio Fausto Greco.
PREMESSO
-
che le norme disciplinanti l'ordinamento didattico prevedono che le
Scuole di Specializzazione programmino lo svolgimento di attività
didattiche presso le Scuole di Notariato riconosciute dal Consiglio
Nazionale del Notariato previ accordi o convenzioni tra l'Università
sede amministrativa delle scuole e le scuole di notariato;
- che la Scuola di Notariato "Salvatore Pugliatti", ferma
restando la propria autonomia organizzativa e didattica e nel rispetto
degli obiettivi formativi e dei contenuti minimi qualificanti delle
Scuole di Specializzazione, ha dichiarato la propria disponibilità
a mettere a servizio della Scuola di Specializzazione le proprie strutture
organizzative e didattiche necessarie per lo svolgimento delle attività
di cui al citato decreto ministeriale.
CIO'
PREMESSO
che
costituisce parte integrante e presupposto dell'accordo che segue,
i sottoscritti nelle rispettive qualità convengono e stipulano
il seguente articolato:
ART.
1 - La Scuola di Notariato dello Stretto "S. Pugliatti"
si impegna a mettere a disposizione della Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Messina
la propria struttura organizzativa e didattica nei locali del Consiglio
Notarile in Messina, via XXVII Luglio n. 38.
La Scuola di Notariato potrà assicurare la partecipazione dei
propri docenti e tutori, presso la Scuola di Specializzazione dell'Università
di Messina, compatibilmente con le materie di insegnamento e le esigenze
della Scuola di Notariato di provenienza, per una serie di attività
didattiche che siano in esubero rispetto all'ordinaria programmazione
della Scuola di Notariato e che si concordi di realizzare presso la
Scuola delle professioni legali.
Il Direttore della Scuola di Notariato, su indicazione del collegio
dei docenti della Scuola stessa, invierà prima dell'inizio
dei corsi l'elenco dei dicenti designati per tali incarichi.
ART. 2 - La Scuola di Notariato manterrà la propria autonomia
organizzativa nel rispetto degli obiettivi formativi e dei contenuti
minimi qualificanti definiti in conformità all'allegato 1 al
D.M. 21-12-1999 n. 537 ( art. 7 comma 2° ) area C: 2° anno
- indirizzo notarile.
Gli insegnanti e le esercitazioni per un numero complessivo di ore
400 riguarderanno:
- Legislazione notarile e deontologica;
- Diritto delle successioni;
- Contratti Speciali;
- Diritti reali,
- Diritto di famiglia;
- Diritto delle Società;
- Volontaria Giurisdizione;
- Diritto urbanistico;
- Diritto internazionale privato;
- Pubblicità immobiliare;
- Diritto tributario;
Nell'ambito di ciascuna materia verranno definite le ore di insegnamento,
di esercitazione e tutorato.
L'attività didattica della Scuola di notariato dovrà
essere organizzata in maniera tale da assicurare agli allievi oltre
che un approfondimento teorico avanzato, anche esperienze pratiche
esercitative e la pratica professionale attraverso l'affidamento degli
allievi fruitori della convenzione a studi professionali.
ART. 3 - La frequenza alle attività didattiche della Scuola
di Notariato è obbligatoria
E sarà certificata dagli organi della Scuola stessa.
ART. 4 - La Scuola di Notariato programmerà percorsi didattici
finalizzati alla formazione professionale degli allievi iscritti anche
al primo anno della Scuola che si propongono di seguire l'indirizzo
notarile e fisserà insegnamenti integrativi a carattere monografico,
modellandolisu quelli già sperimentati nel corso dell'ultraventennale
sua attività in orari possibilmente diversi da quelli stabilitiper
la frequenza della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
dell'Università degli Studi di Messina. A sua volta quest'ultima
consentirà che, entro il numero dei posti disponibili non coperti
da propri iscritti i corsi della Scuola siano seguiti in qualità
di uditori dagli iscritti alla Scuola di Notariato riservando ad essi
un terzo dei posti vacanti.
Anche per gli Allievi iscritti al primo anno della Scuola di Specializzazione
che aspirano a seguire nell'anno successivo il curriculum dell'indirizzo
notarile la Scuola del Notariato s'impegna ad assicurare esperienze
pratiche esercitative e la pratica professionale.
ART. 5 - La Scuola di Notariato Organizzerà, in collaborazione
con la Scuola di Specializzazione, incontri di studio e cicli di conversazioni
su temi di attualità notarile.
ART. 6 - Gli accordi relativi ai programmi congiunti ed integrativi
saranno fissati dalla Scuola del Notariato prima dell'inizio dei corsi
d'intesa con la scuola di specializzazione.
ART. 7 - Gli allievi dovranno sostenere durante il corso colloqui
e prove scritte al fine di verificare la loro preparazione.
Il numero delle prove scritte sarà stabilito dagli organi della
Scuola su proposta dei docenti .
ART. 8 - Il diploma è conferito dalla Scuola di Specializzazione
dopo il superamento delle prove finali - in date concordate con gli
organi della Scuola di Notariato - che si svolgeranno presso la Scuola
di Specializzazione secondo i termini e le modalità da questa
previsti.
ART. 9 - La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali parteciperà
ai costi di gestione dell'attività didattica nella misura e
per le voci appresso indicate:
a) utilizzazione locali: rimborso forfetario consistente nella riduzione
della quota di iscrizione alla Scuola di Specializzazione dell'ammontare
versato dagli allievi, fruitori della convenzione e dotati di doppia
iscrizione di doppia iscrizione, per l'iscrizione alla Scuola del
Notariato;
b) docenti: il costo pari alla retribuzione di 150 ore di insegnamento;
c) tutors: il costo pari alla retribuzione di n. 4 tutors;
d) seminari: il 50% del costo dei seminari concordati.
ART. 10- La presente convenzione ha la durata di un anno e si intende
tacitamente rinnovata in assenza di disdetta scritta da una delle
parti da comunicare entro tre mesi dall'inizio del corso annuale.

CONVENZIONE
LA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI E IL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MESSINA
PRESO
ATTO
degli
esiti soddisfacenti prodotti dal Progetto "Praxis Tirocinio forense"
realizzato d'intesa fra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Messina, la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
di Messina e l'Opera Universitaria (oggi ERSU) di Messina, relativo
agli studenti iscritti all'ultimo anno dei Corsi di laurea di detta
Facoltà;
CONSIDERATO
che
il D.M. del 21 dicembre 1999, n° 537 (Regolamento recante norme
per l'istituzione e l'organizzazione delle Scuole di specializzazione
per le professioni legali) dispone che la Scuola di specializzazione
per le professioni legali programma lo svolgimento di attività
formative presso studi professionali, previ accordi o convenzioni
con gli Ordini professionali;
CONVENGONO
di
estendere il progetto "Praxis Tirocinio forense", qui di
seguito rielaborato, agli allievi della Scuola di specializzazione
per le professioni legali dell'Università di Messina per lo
svolgimento di stages e tirocini.
PROGETTO
PRAXIS TIROCINIO FORENSE
1.
Gli stages saranno svolti da allievi regolarmente iscritti alla Scuola
di specializzazione per le professioni legali dell'Università
di Messina.
2. L'elenco degli allievi da impegnare negli stages, sarà comunicato
dal Direttore della Scuola alla Presidenza del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati quantomeno un mese prima dell'inizio degli stages.
3. Il numero degli allievi ammessi agli stages non sarà in
ogni caso superiore a sessanta.
4. La Presidenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati provvederà
a trasmettere alla Direzione della Scuola di Specializzazione nel
più breve tempo possibile dalla ricezione dell'elenco le disponibilità
ad ospitare gli allievi segnalate dagli Studi legali.
5.
Lo svolgimento dello stage sarà orientato da un progetto predisposto
dal Consiglio Direttivo, e concordato per il tramite del Consiglio
dell'Ordine con lo Studio legale ospitante.
6.
La durata del tirocinio sarà di cinquanta ore da distribuire
nell'arco dei mesi di frequenza degli allievi ai Corsi della Scuola
di Specializzazione.
7.
Gli allievi sottoscrivono una dichiarazione con la quale assumono
l'impegno di:
- operare secondo le direttive del progetto;
- rispettare le norme interne dello Studio legale ospitante;
- osservare l'obbligo della segretezza sia durante che dopo il tirocinio.
8.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati s'impegna a far trasmettere,
per ogni stagista, dagli Studi legali ospitanti alla Direzione della
Scuola di specializzazione l'attestato sul regolare svolgimento del
progetto.
9.
Da parte sua la Direzione della Scuola di specializzazione s'impegna
a riservare nei limiti dei due terzi dei posti disponibili, che risultino
vacanti una volta conclusa la procedura per le iscrizioni ai Corsi,
a praticanti, in qualità di uditori, che saranno segnalati
dal Consiglio dell'Ordine.
10.
L'attività svolta dall'allievo presso gli Studi legali nel
corso del tirocinio non dà luogo a rapporti di lavoro subordinato.
11.
Gli allievi saranno coperti da assicurazione RTC per l'intero periodo
dello stage a cura dell'Università di Messina.
Messina,
21 marzo 2003
Il
Direttore Il Presidente del Consiglio
della Scuola di specializzazione dell'Ordine degli Avvocati
per le professioni legali

CONVENZIONE
LA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI E IL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PATTI
PRESO
ATTO
degli
esiti soddisfacenti prodotti dal Progetto "Praxis Tirocinio forense"
realizzato d'intesa fra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Messina, la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
di Messina e l'Opera Universitaria (oggi ERSU) di Messina, relativo
agli studenti iscritti all'ultimo anno dei Corsi di laurea di detta
Facoltà;
CONSIDERATO
che
il D.M. del 21 dicembre 1999, n° 537 (Regolamento recante norme
per l'istituzione e l'organizzazione delle Scuole di specializzazione
per le professioni legali) dispone che la Scuola di specializzazione
per le professioni legali programma lo svolgimento di attività
formative presso studi professionali, previ accordi o convenzioni
con gli Ordini professionali;
CONVENGONO
di
estendere il progetto "Praxis Tirocinio forense", qui di
seguito rielaborato, agli allievi della Scuola di specializzazione
per le professioni legali dell'Università di Messina per lo
svolgimento di stages e tirocini.
PROGETTO
PRAXIS TIROCINIO FORENSE
1.
Gli stages saranno svolti da allievi regolarmente iscritti alla Scuola
di specializzazione per le professioni legali dell'Università
di Messina.
2. L'elenco degli allievi da impegnare negli stages, sarà comunicato
dal Direttore della Scuola alla Presidenza del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati quantomeno un mese prima dell'inizio degli stages.
3. Il numero degli allievi ammessi agli stages non sarà in
ogni caso superiore a sessanta.
4. La Presidenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati provvederà
a trasmettere alla Direzione della Scuola di Specializzazione nel
più breve tempo possibile dalla ricezione dell'elenco le disponibilità
ad ospitare gli allievi segnalate dagli Studi legali.
5.
Lo svolgimento dello stage sarà orientato da un progetto predisposto
dal Consiglio Direttivo, e concordato per il tramite del Consiglio
dell'Ordine con lo Studio legale ospitante.
6.
La durata del tirocinio sarà di cinquanta ore da distribuire
nell'arco dei mesi di frequenza degli allievi ai Corsi della Scuola
di Specializzazione.
7.
Gli allievi sottoscrivono una dichiarazione con la quale assumono
l'impegno di:
- operare secondo le direttive del progetto;
- rispettare le norme interne dello Studio legale ospitante;
- osservare l'obbligo della segretezza sia durante che dopo il tirocinio.
8.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati s'impegna a far trasmettere,
per ogni stagista, dagli Studi legali ospitanti alla Direzione della
Scuola di specializzazione l'attestato sul regolare svolgimento del
progetto.
9.
Da parte sua la Direzione della Scuola di specializzazione s'impegna
a riservare nei limiti dei due terzi dei posti disponibili, che risultino
vacanti una volta conclusa la procedura per le iscrizioni ai Corsi,
a praticanti, in qualità di uditori, che saranno segnalati
dal Consiglio dell'Ordine.
10.
L'attività svolta dall'allievo presso gli Studi legali nel
corso del tirocinio non dà luogo a rapporti di lavoro subordinato.
11.
Gli allievi saranno coperti da assicurazione RTC per l'intero periodo
dello stage a cura dell'Università di Messina.
Messina,
21 marzo 2003
Il
Direttore Il Presidente del Consiglio
della Scuola di specializzazione dell'Ordine degli Avvocati
per le professioni legali

CONVENZIONE
DIDATTICA
TRA
IL TRIBUNALE DI MESSINA E LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI
LEGALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA SI CONVIENE QUANTO
SEGUE:
1.
Il Direttore della Scuola, almeno due mesi prima dell'inizio dell'attività
didattica pratica presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Messina,
segnala al presidente dello stesso Tribunale il numero di iscritti
che dovrà svolgere tale attività, l'ufficio presso cui
ognuno di loro preferirebbe svolgerla, la durata dell'attività
medesima, che non dovrà comunque superare le ore 50.
2. Il Presidente del Tribunale provvede alla distribuzione dei discenti
tra i vari uffici giudiziari tenendo conto, se possibile ed opportuno,
delle indicazioni preferenziali dei discenti stessi. Tale distribuzione
è comunicata al direttore della Scuola un mese prima dell'inizio
dell'attività didattica.
3. I giudici ed i magistrati del pubblico ministero didatti sono scelti
preferibilmente tra coloro che già insegnino o svolgano attività
didattica pratica o attività di tutoraggio presso la Scuola
e che abbiano dichiarato alla medesima la loro disponibilità;
i giudici e i magistrati del pubblico ministero didatti sono altresì
scelti tra quelli inclusi in un elenco di disponibili, e, preferibilmente,
tra coloro che abbiano altresì dichiarato la disponibilità
all'attività formativa degli uditori giudiziari, sentito il
consiglio giudiziario.
4. Al termine del periodo di attività presso di lui il magistrato
didatta esprime per iscritto
giudizio sintetico sul discente.
5. Il magistrato didatta non è esentato neppure parzialmente
dall'attività giudiziaria. La Scuola gli rilascerà,
ove lo richieda, attestato di attività prestata.
6. IL discente ha l'obbligo di assoluto riserbo circa i fatti di cui
viene comunque a conoscenza durante l'esperienza pratica presso gli
uffici giudiziari. La violazione di tale obbligo sarà segnalata
all'ordine professionale cui sia eventualmente iscritto e comporterà,
nei casi più gravi, espulsione dalla scuola, deliberata dal
Consiglio Direttivo della medesima a maggioranza dei suoi componenti,
ferma l'obbligazione di pagamento della quota di iscrizione annuale.
7. Il discente partecipa, quanto all'attività giudiziaria del
settore civile, alle udienze pubbliche, allo studio della controversia,
secondo le indicazioni del magistrato didatta, e, con il consenso
delle parti costituite, anche alle udienze istruttorie. Il discente
collabora altresì alla stesura dei provvedimenti, ove tale
stesura sia successiva all'attività decisionale. In ogni caso,
il giudice didatta può non consentire la partecipazione del
discente alle attività predette per ragioni di opportunità.
8. Il discente partecipa, quanto all'attività del settore penale,
alle udienze pubbliche tenute dal giudice didatta, ad esclusione della
camera di consiglio, e all'attività d'indagine del pubblico
ministero nei limiti indicati dal magistrato.

CONVENZIONE
DIDATTICA
TRA
IL TRIBUNALE DI PATTI E LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI
LEGALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA SI CONVIENE QUANTO
SEGUE:
1.
Il Direttore della Scuola, almeno due mesi prima dell'inizio dell'attività
didattica pratica presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Messina,
segnala al presidente dello stesso Tribunale il numero di iscritti
che dovrà svolgere tale attività, l'ufficio presso cui
ognuno di loro preferirebbe svolgerla, la durata dell'attività
medesima, che non dovrà comunque superare le ore 50.
2. Il Presidente del Tribunale provvede alla distribuzione dei discenti
tra i vari uffici giudiziari tenendo conto, se possibile ed opportuno,
delle indicazioni preferenziali dei discenti stessi. Tale distribuzione
è comunicata al direttore della Scuola un mese prima dell'inizio
dell'attività didattica.
3. I giudici ed i magistrati del pubblico ministero didatti sono scelti
preferibilmente tra coloro che già insegnino o svolgano attività
didattica pratica o attività di tutoraggio presso la Scuola
e che abbiano dichiarato alla medesima la loro disponibilità;
i giudici e i magistrati del pubblico ministero didatti sono altresì
scelti tra quelli inclusi in un elenco di disponibili, e, preferibilmente,
tra coloro che abbiano altresì dichiarato la disponibilità
all'attività formativa degli uditori giudiziari, sentito il
consiglio giudiziario.
4. Al termine del periodo di attività presso di lui il magistrato
didatta esprime per iscritto
giudizio sintetico sul discente.
5. Il magistrato didatta non è esentato neppure parzialmente
dall'attività giudiziaria. La Scuola gli rilascerà,
ove lo richieda, attestato di attività prestata.
6. IL discente ha l'obbligo di assoluto riserbo circa i fatti di cui
viene comunque a conoscenza durante l'esperienza pratica presso gli
uffici giudiziari. La violazione di tale obbligo sarà segnalata
all'ordine professionale cui sia eventualmente iscritto e comporterà,
nei casi più gravi, espulsione dalla scuola, deliberata dal
Consiglio Direttivo della medesima a maggioranza dei suoi componenti,
ferma l'obbligazione di pagamento della quota di iscrizione annuale.
7. Il discente partecipa, quanto all'attività giudiziaria del
settore civile, alle udienze pubbliche, allo studio della controversia,
secondo le indicazioni del magistrato didatta, e, con il consenso
delle parti costituite, anche alle udienze istruttorie. Il discente
collabora altresì alla stesura dei provvedimenti, ove tale
stesura sia successiva all'attività decisionale. In ogni caso,
il giudice didatta può non consentire la partecipazione del
discente alle attività predette per ragioni di opportunità.
8. Il discente partecipa, quanto all'attività del settore penale,
alle udienze pubbliche tenute dal giudice didatta, ad esclusione della
camera di consiglio, e all'attività d'indagine del pubblico
ministero nei limiti indicati dal magistrato.

CONVENZIONE
DIDATTICA
TRA
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.E LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER
LE PROFESSIONI LEGALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA SI CONVIENE
QUANTO SEGUE:
1.
Il Direttore della Scuola, almeno due mesi prima dell'inizio dell'attività
didattica pratica presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Messina,
segnala al presidente dello stesso Tribunale il numero di iscritti
che dovrà svolgere tale attività, l'ufficio presso cui
ognuno di loro preferirebbe svolgerla, la durata dell'attività
medesima, che non dovrà comunque superare le ore 50.
2. Il Presidente del Tribunale provvede alla distribuzione dei discenti
tra i vari uffici giudiziari tenendo conto, se possibile ed opportuno,
delle indicazioni preferenziali dei discenti stessi. Tale distribuzione
è comunicata al direttore della Scuola un mese prima dell'inizio
dell'attività didattica.
3. I giudici ed i magistrati del pubblico ministero didatti sono scelti
preferibilmente tra coloro che già insegnino o svolgano attività
didattica pratica o attività di tutoraggio presso la Scuola
e che abbiano dichiarato alla medesima la loro disponibilità;
i giudici e i magistrati del pubblico ministero didatti sono altresì
scelti tra quelli inclusi in un elenco di disponibili, e, preferibilmente,
tra coloro che abbiano altresì dichiarato la disponibilità
all'attività formativa degli uditori giudiziari, sentito il
consiglio giudiziario.
4. Al termine del periodo di attività presso di lui il magistrato
didatta esprime per iscritto
giudizio sintetico sul discente.
5. Il magistrato didatta non è esentato neppure parzialmente
dall'attività giudiziaria. La Scuola gli rilascerà,
ove lo richieda, attestato di attività prestata.
6. IL discente ha l'obbligo di assoluto riserbo circa i fatti di cui
viene comunque a conoscenza durante l'esperienza pratica presso gli
uffici giudiziari. La violazione di tale obbligo sarà segnalata
all'ordine professionale cui sia eventualmente iscritto e comporterà,
nei casi più gravi, espulsione dalla scuola, deliberata dal
Consiglio Direttivo della medesima a maggioranza dei suoi componenti,
ferma l'obbligazione di pagamento della quota di iscrizione annuale.
7. Il discente partecipa, quanto all'attività giudiziaria del
settore civile, alle udienze pubbliche, allo studio della controversia,
secondo le indicazioni del magistrato didatta, e, con il consenso
delle parti costituite, anche alle udienze istruttorie. Il discente
collabora altresì alla stesura dei provvedimenti, ove tale
stesura sia successiva all'attività decisionale. In ogni caso,
il giudice didatta può non consentire la partecipazione del
discente alle attività predette per ragioni di opportunità.
8. Il discente partecipa, quanto all'attività del settore penale,
alle udienze pubbliche tenute dal giudice didatta, ad esclusione della
camera di consiglio, e all'attività d'indagine del pubblico
ministero nei limiti indicati dal magistrato.

CONVENZIONE
DIDATTICA
TRA
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA E LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER
LE PROFESSIONI LEGALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA SI CONVIENE
QUANTO SEGUE:
1.
Il Direttore della Scuola, almeno due mesi prima dell'inizio dell'attività
didattica pratica presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Messina,
segnala al presidente dello stesso Tribunale il numero di iscritti
che dovrà svolgere tale attività, l'ufficio presso cui
ognuno di loro preferirebbe svolgerla, la durata dell'attività
medesima, che non dovrà comunque superare le ore 50.
2. Il Presidente del Tribunale provvede alla distribuzione dei discenti
tra i vari uffici giudiziari tenendo conto, se possibile ed opportuno,
delle indicazioni preferenziali dei discenti stessi. Tale distribuzione
è comunicata al direttore della Scuola un mese prima dell'inizio
dell'attività didattica.
3. I giudici ed i magistrati del pubblico ministero didatti sono scelti
preferibilmente tra coloro che già insegnino o svolgano attività
didattica pratica o attività di tutoraggio presso la Scuola
e che abbiano dichiarato alla medesima la loro disponibilità;
i giudici e i magistrati del pubblico ministero didatti sono altresì
scelti tra quelli inclusi in un elenco di disponibili, e, preferibilmente,
tra coloro che abbiano altresì dichiarato la disponibilità
all'attività formativa degli uditori giudiziari, sentito il
consiglio giudiziario.
4. Al termine del periodo di attività presso di lui il magistrato
didatta esprime per iscritto
giudizio sintetico sul discente.
5. Il magistrato didatta non è esentato neppure parzialmente
dall'attività giudiziaria. La Scuola gli rilascerà,
ove lo richieda, attestato di attività prestata.
6. IL discente ha l'obbligo di assoluto riserbo circa i fatti di cui
viene comunque a conoscenza durante l'esperienza pratica presso gli
uffici giudiziari. La violazione di tale obbligo sarà segnalata
all'ordine professionale cui sia eventualmente iscritto e comporterà,
nei casi più gravi, espulsione dalla scuola, deliberata dal
Consiglio Direttivo della medesima a maggioranza dei suoi componenti,
ferma l'obbligazione di pagamento della quota di iscrizione annuale.
7. Il discente partecipa, quanto all'attività giudiziaria del
settore civile, alle udienze pubbliche, allo studio della controversia,
secondo le indicazioni del magistrato didatta, e, con il consenso
delle parti costituite, anche alle udienze istruttorie. Il discente
collabora altresì alla stesura dei provvedimenti, ove tale
stesura sia successiva all'attività decisionale. In ogni caso,
il giudice didatta può non consentire la partecipazione del
discente alle attività predette per ragioni di opportunità.
8. Il discente partecipa, quanto all'attività del settore penale,
alle udienze pubbliche tenute dal giudice didatta, ad esclusione della
camera di consiglio, e all'attività d'indagine del pubblico
ministero nei limiti indicati dal magistrato.

CONVENZIONE
DIDATTICA
TRA
IL TRIBUNALE DI PALMI E LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI
LEGALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA SI CONVIENE QUANTO
SEGUE:
1.
Il Direttore della Scuola, almeno due mesi prima dell'inizio dell'attività
didattica pratica presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Messina,
segnala al presidente dello stesso Tribunale il numero di iscritti
che dovrà svolgere tale attività, l'ufficio presso cui
ognuno di loro preferirebbe svolgerla, la durata dell'attività
medesima, che non dovrà comunque superare le ore 50.
2. Il Presidente del Tribunale provvede alla distribuzione dei discenti
tra i vari uffici giudiziari tenendo conto, se possibile ed opportuno,
delle indicazioni preferenziali dei discenti stessi. Tale distribuzione
è comunicata al direttore della Scuola un mese prima dell'inizio
dell'attività didattica.
3. I giudici ed i magistrati del pubblico ministero didatti sono scelti
preferibilmente tra coloro che già insegnino o svolgano attività
didattica pratica o attività di tutoraggio presso la Scuola
e che abbiano dichiarato alla medesima la loro disponibilità;
i giudici e i magistrati del pubblico ministero didatti sono altresì
scelti tra quelli inclusi in un elenco di disponibili, e, preferibilmente,
tra coloro che abbiano altresì dichiarato la disponibilità
all'attività formativa degli uditori giudiziari, sentito il
consiglio giudiziario.
4. Al termine del periodo di attività presso di lui il magistrato
didatta esprime per iscritto
giudizio sintetico sul discente.
5. Il magistrato didatta non è esentato neppure parzialmente
dall'attività giudiziaria. La Scuola gli rilascerà,
ove lo richieda, attestato di attività prestata.
6. IL discente ha l'obbligo di assoluto riserbo circa i fatti di cui
viene comunque a conoscenza durante l'esperienza pratica presso gli
uffici giudiziari. La violazione di tale obbligo sarà segnalata
all'ordine professionale cui sia eventualmente iscritto e comporterà,
nei casi più gravi, espulsione dalla scuola, deliberata dal
Consiglio Direttivo della medesima a maggioranza dei suoi componenti,
ferma l'obbligazione di pagamento della quota di iscrizione annuale.
7. Il discente partecipa, quanto all'attività giudiziaria del
settore civile, alle udienze pubbliche, allo studio della controversia,
secondo le indicazioni del magistrato didatta, e, con il consenso
delle parti costituite, anche alle udienze istruttorie. Il discente
collabora altresì alla stesura dei provvedimenti, ove tale
stesura sia successiva all'attività decisionale. In ogni caso,
il giudice didatta può non consentire la partecipazione del
discente alle attività predette per ragioni di opportunità.
8. Il discente partecipa, quanto all'attività del settore penale,
alle udienze pubbliche tenute dal giudice didatta, ad esclusione della
camera di consiglio, e all'attività d'indagine del pubblico
ministero nei limiti indicati dal magistrato.

CONVENZIONE
DIDATTICA
TRA
IL TRIBUNALE DI MESSINA, LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MESSINA E
LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI MESSINA SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
1.
Il Direttore della Scuola, almeno due mesi prima dell'inizio dell'attività
didattica pratica presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Messina,
segnala al presidente dello stesso Tribunale il numero di iscritti
che dovrà svolgere tale attività, l'ufficio presso cui
ognuno di loro preferirebbe svolgerla, la durata dell'attività
medesima, che non dovrà comunque superare le ore 50.
2. Il Presidente del Tribunale e, rispettivamente, il Procuratore
della Repubblica provvedono alla distribuzione dei discenti tra i
vari uffici giudiziari tenendo conto, se possibile ed opportuno delle
indicazioni preferenziali dei discenti stessi. Tale distribuzione
è comunicata al direttore della Scuola un mese prima dell'inizio
dell'attività didattica.
3. I giudici ed i magistrati del pubblico ministero didatti sono scelti
preferibilmente tra coloro che già insegnino o svolgano attività
didattica pratica o attività di tutoraggio presso la Scuola
e che abbiano dichiarato alla medesima la loro disponibilità;
i giudici didatti sono altresì scelti tra quelli inclusi in
un elenco di disponibili, e, preferibilmente, tra coloro che abbiano
altresì dichiarato la disponibilità all'attività
formativa degli uditori giudiziari, sentito il consiglio giudiziario.
4. Al termine del periodo di attività presso di lui il magistrato
didatta esprime per iscritto giudizio sintetico sul discente.
5. Il magistrato didatta non è esentato neppure parzialmente
dall'attività giudiziaria. La Scuola gli rilascerà,
ove lo richieda, attestato di attività prestata.
6. IL discente ha l'obbligo di assoluto riserbo circa i fatti di cui
viene comunque a conoscenza durante l'esperienza pratica presso gli
uffici giudiziari. La violazione di tale obbligo sarà segnalata
all'ordine professionale cui sia eventualmente iscritto e comporterà,
nei casi più gravi, espulsione dalla scuola, deliberata dal
Consiglio Direttivo della medesima a maggioranza dei suoi componenti,
ferma l'obbligazione di pagamento della quota di iscrizione annuale.
7. Il discente partecipa, quanto all'attività giudiziaria del
settore civile, alle udienze pubbliche, allo studio della controversia,
secondo le indicazioni del magistrato didatta, e, con il consenso
delle parti costituite, anche alle udienze istruttorie. Il discente
collabora altresì alla stesura dei provvedimenti, ove tale
stesura sia successiva all'attività decisionale. In ogni caso,
il giudice didatta può non consentire la partecipazione del
discente alle attività predette per ragioni di opportunità.
8. Il discente partecipa, quanto all'attività del settore penale,
alle udienze pubbliche tenute dal giudice didatta, ad esclusione della
camera di consiglio, e all'attività d'indagine del pubblico
ministero nei limiti indicati dal magistrato.

CONVENZIONE
L’anno duemilanove il
giorno dieci del mese di febbraio, in Messina nella sede della
Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina
in Piazza Pugliatti, sono presenti:
il prof. Salvatore
Berlingò, Preside della Facoltà di Giurisprudenza;
il prof. Giancarlo de
Vero, Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni
Legali dell’Università di Messina
da una parte
e
l’avv. Francesco
Marullo di Condojanni, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Messina
dall’altra
i quali – nel quadro
della più generale convenzione stipulata il……. tra l’Università di
Messina, la Corte d’Appello, la Procura Generale e il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Messina - stipulano la presente
convenzione diretta a disciplinare la collaborazione tra il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, la Facoltà di Giurisprudenza
e la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali
dell’Università di Messina, per l’organizzazione e lo svolgimento di
eventi formativi nell’ambito del programma di formazione
professionale degli avvocati, secondo quanto previsto dal codice
deontologico e dal regolamento per la formazione continua degli
avvocati, approvato dal Consiglio Nazionale Forense.
Art. 1 – La
Facoltà di Giurisprudenza e la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali collaboreranno con il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Messina per la programmazione, l’ organizzazione e
la realizzazione di eventi formativi accreditati dal Consiglio
dell’Ordine e dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi del
Regolamento per la formazione.
L’organizzazione dei
singoli eventi formativi, la designazione dei docenti e i compiti di
indirizzo scientifico sono rimessi ad un Comitato Scientifico
paritetico, di cui fanno parte il Preside della Facoltà di
Giurisprudenza, il Direttore della Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali, il Presidente del Consiglio dell’Ordine e il
Delegato del Consiglio dell’Ordine per la Formazione.
Ulteriori eventi
formativi, incontri di studio, conferenze e masters, programmati
dalla Facoltà e dalla Scuola nell’ambito delle proprie attività
istituzionali, potranno essere sottoposti all’accreditamento da
parte del Comitato Scientifico ai sensi e ai fini del Regolamento
sulla formazione.
Art. 2 - Gli
adempimenti e i costi connessi alla organizzazione degli
eventi formativi, di cui all’art. 1 commi 1 e 2, restano a carico
del Consiglio dell’Ordine, che dispone di un programma informatico
accessibile via Internet, attraverso il quale è possibile per gli
Avvocati ricevere notizie dei corsi, reperire eventuale materiale
didattico, accedere alle notizie di interesse relative alla
formazione, verificare il numero dei crediti acquisiti.
Art. 3 - Il
contenuto, il periodo di svolgimento, l’organizzazione e la durata
dei singoli eventi saranno precisati, secondo le specifiche esigenze
didattiche ed organizzative, a cura del Comitato Scientifico.
Potranno essere
realizzate forme di partecipazione a distanza con modalità
telematiche.
Art. 4 - Ogni
evento formativo sarà articolato nelle giornate e nei locali
individuati di comune accordo, sulla base delle esigenze formative e
del numero di partecipanti, compatibilmente con il calendario
didattico della Facoltà e della Scuola e gli impegni istituzionali
del Consiglio dell’Ordine.
Art. 5 –- Per
l’anno 2009 il programma è in corso di definizione tra le parti
contraenti.
Art. 7 - La
presente convenzione è a tempo indeterminato, ma potrà essere
risolta con comunicazione da effettuare entro il 30 settembre di
ogni anno.
Le parti si impegnano
a rivedere periodicamente il suo contenuto, per apportare eventuali
modifiche e variazioni.
Il Preside della
Facoltà di Giurisprudenza
Presso l’Università
degli Studi di Messina
Prof. Salvatore
Berlingò
Il Direttore della
Scuola di Specializzazione
Delle Professioni
Legali presso l’Università di Messina
Prof. Giancarlo de
Vero
Il Presidente del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina
Avv. Francesco Ma
rullo di Condojanni
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