Università degli studi di Messina
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Regolamento Didattico
Generale
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REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA REGIONALE INTERUNIVERSITARIA DI SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO SECONDARIO -------------------------------------------------------------------------------- Art. 1 1. La "Scuola interuniversitaria siciliana di specializzazione per l'insegnamento secondario" è articolata in più Sezioni dotate ciascuna di autonomia didattica e gestionale. Nel presente regolamento essa sarà denominata "Scuola". Tale scuola ha sede centrale presso l'Università di Palermo. Le Università partecipanti alla Scuola sono quelle di Palermo, Messina e Catania, in ciascuna delle quali viene costituita una Sezione della Scuola. 2. Obiettivo della Scuola è la formazione professionale degli insegnanti della scuola secondaria. Tale obiettivo si articola nell'acquisizione di competenze specifiche: a) Nelle scienze dell'educazione. b) Nel campo storico ed epistemologico, relativamente alle discipline caratterizzanti ciascuna delle abilitazioni conseguibili per la scuola secondaria. c) Nella didattica delle discipline specifiche di ciascuna abilitazione, anche mediante laboratori di didattica delle discipline medesime. d) Nella pratica effettiva dell'insegnamento
mediante il ricorso al tirocinio. 3. Gli insegnamenti e le attività previsti in funzione di quanto indicato nel comma precedente sono propri della Scuola e da essa promossi e coordinati. 4.La durata complessiva degli studi della scuola è di due anni accademici, ciascuno articolato in due semestri; per la formazione degli insegnanti di sostegno è previsto un anno aggiuntivo. 5. A conclusione degli studi, la Scuola rilascia un diploma di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria, con valore di esame di stato. Le abilitazioni conseguite sono menzionate nel diploma. Art. 2 1. Per garantire il necessario coordinamento tra le Sezioni e gli Indirizzi della Scuola, le Università che sottoscrivono il presente regolamento convengono altresì sulla opportunità di costituire un Coordinamento regionale (denominato Coordinamento) formato dai Presidenti dei Consigli di cui al comma 2, presieduto dal Presidente del Consiglio della Scuola dell'Università di Palermo. 2. Presso ciascuno dei tre Atenei è costituito un Consiglio della Sezione della Scuola (denominato Consiglio), Presieduto da un presidente eletto tra i suoi componenti. Suoi compiti sono tutti quelli relativi alla direzione locale della Scuola, sulla base delle indicazioni del Comitato regionale di Coordinamento di cui al comma 1. Il Presidente svolge il ruolo di Direttore della Scuola.
a) Tutti i docenti afferenti alla Scuola. b) I supplenti e titolari di affidamento presso la Scuola, docenti presso l'Università relativa, secondo modalità specificate dai regolamenti didattici di Sezione, con voto deliberativo. c) Con voto consultivo, i docenti della Scuola provenienti a qualsiasi titolo (contratti, semiesoneri, tutors, ecc.) da strutture estranee alla stessa Università. d) Una rappresentanza degli studenti iscritti alla Scuola pari al 20% dei componenti di cui ai punti (a) e (b). I componenti di cui alle lettere c) e d) contribuiscono al numero legale solo se presenti. 4. Il presidente del Consiglio della Scuola è eletto, secondo le modalità previste dal Regolamento didattico della Sezione, tra i professori di ruolo presenti con voto deliberativo, di cui al comma 3, lett. (a) e (b), nel Consiglio stesso. E’ eletto da tutti i componenti del Consiglio con voto deliberativo. 5. Per quanto non previsto diversamente dal presente regolamento, al Consiglio e al suo Presidente si applicano le norme previste negli Statuti delle rispettive Università.
Art. 3 1. La Scuola si articola in indirizzi.
Gli indirizzi della Scuola sono legati alle abilitazioni all'insegnamento
per la scuola secondaria. Art. 4 1. Possono essere ammessi ai diversi
indirizzi della Scuola coloro che, secondo la normativa vigente, siano
in possesso di titolo idoneo e che abbiano superato la specifica prova
di selezione decisa dalla Giunta sulla base del numero di posti disponibili
per ciascun indirizzo. Art. 5 1. Gli obiettivi della Scuola sono
perseguiti mediante insegnamenti e attività sia comuni a tutti
gli iscritti che specifici di indirizzo, nonché attività
di tirocinio. a) Insegnamenti di scienze dell'educazione. b) Insegnamenti di carattere storico, epistemologico e di didattica disciplinare con relativi laboratori, riguardante le materie caratterizzanti le abilitazioni. c) Tirocinio didattico professionale.
Art.5 bis
a)agli insegnamenti dell’Area 1 (Scienze dell’educazione e formazione docente) comprendenti almeno 200 ore; crediti da attribuire, previo superamento delle corrispondenti prove di valutazione, non meno di 25. b) Agli insegnamenti dell’Area 2 (storia, epistemologia e didattica delle discipline) comprendenti almeno 200 ore; crediti da attribuire, previo superamento delle corrispondenti prove di valutazione, non meno di 25. c) Agli insegnamenti dell’Area 3 (laboratori di didattica delle discipline) comprendenti almeno 200; crediti da attribuire, previo superamento delle corrispondenti prove di valutazione, non meno di 25. All’Area 4 (tirocinio pratico, guidato da docenti di ruolo delle scuole secondarie, di almeno 300 ore) sono attribuiti, previa valutazione positiva dell’attività svolta, 30 crediti. Il piano degli studi potrà venire abbreviato per coloro che nel precedente curricolo degli studi abbiano già seguito corsi coerenti con gli scopi della Scuola, fino all’equivalente di due semestri (60 crediti). La valutazione dei crediti dell’attività di tirocinio effettuato precedentemente può raggiungere un valore massimo di 20 crediti.
Art. 6 1. Su proposta dei Consigli il coordinamento
valuta i contenuti disciplinari minimi necessari per la proficua frequenza
dei corsi relativi alle singole abilitazioni; in ciascun Ateneo la
Giunta esamina i curricula dei singoli studenti in relazione a tali
contenuti, definendo eventuali debiti formativi da parte dello studente,
salva restando la competenza del Consiglio ad approvare i piani di
studio. Art. 7 1. Obiettivo degli insegnamenti di
Scienze dell'educazione è l'acquisizione delle competenze pedagogiche,
psicologiche, metodologiche, giuridiche e deontologiche caratterizzanti
la professionalità docente nella scuola secondaria e il completamento
delle competenze disciplinari e di didattica disciplinare con gli
opportuni supporti di carattere generale. Art. 8 1. Obiettivo degli insegnamenti storici
ed epistemologici è l'acquisizione di conoscenze riguardanti
la natura e lo sviluppo di discipline caratterizzanti l'abilitazione
all'insegnamento richiesta, la loro evoluzione storica, i rapporti
tra esse, la riflessione sulla natura dei problemi di insegnamento
affrontati e sulle metodologie di ricerca didattica utilizzate. a) Indirizzo delle Scienze naturali. b) Indirizzo di Matematico-Fisico-Informatico. c) Indirizzo Tecnologico. d) Indirizzo di Scienze Umane. e) Indirizzo Linguistico-Letterario. f) Indirizzo di Lingue Straniere. g) Indirizzo di Arte e Disegno. h) Indirizzo Economico-Giuridico. i) Indirizzo Artistico-Musicale. j) Indirizzo Socio-Sanitario Art. 9 1. Obiettivo del tirocinio didattico
e professionale è la produzione di competenze legate all'esercizio
effettivo dell'insegnamento, alla padronanza dei linguaggi e dei processi
di comunicazione didattica e formativa, all'uso critico delle tecnologie
didattiche e allo sviluppo di comportamenti e di atteggiamenti costruttivi
e di collaborazione nelle interazioni istituzionali e sociali richieste
dall'attività professionale. a) Elaborazione, organizzazione, sperimentazione nella scuola e valutazione di progetti di lavoro e di ricerca didattica, sia nell'ambito dell'indirizzo sia in quello interdisciplinare; b) Stretto coordinamento con le attività dei laboratori didattici sia dell'area delle Scienze della formazione che di quella disciplinare specifica; c) Stretto coordinamento con la
preparazione agli esami finali.
Art. 10
Art. 11 1. L'anno è articolato in
semestri. Al termine di ogni semestre la Scuola conferisce agli specializzandi
un attestato di frequenza per le materie seguite sulla base delle
firme da loro apposte sugli appositi elenchi al termine di ogni lezione
e controfirmati dai docenti interessati. Art. 12 1. Superati tutti gli esami di profitto
previsti nel piano di studi, lo specializzando conclude gli studi
con un esame finale consistente nella discussione di una relazione
scritta sulle attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio,
e in una lezione, entrambe connesse con le attività svolte,
secondo modalità fissate dal Consiglio. Art. 13 Disposizione finale. Le modifiche del presente regolamento sono deliberate dai Senati delle Università siciliane, anche su proposta del "Coordinamento dei Presidenti dei Consigli". Entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla delibera del Senato accademico che procede per ultimo all'approvazione, salvo che il regolamento non preveda un termine diverso. Art. 14 Norma transitoria. Nella fase di avvio delle attività che precedono la determinazione delle afferenze dei docenti, tutti i poteri attribuiti da questo regolamento al Consiglio ed alla Giunta sono esercitati dai Comitati di Proposta all'uopo nominati dai rispettivi Senati Accademici delle tre università siciliane. Il Coordinamento regionale è costituito dai 3 presidenti dei Comitati di proposta ed è presieduto dal Presidente del Comitato di proposta dell'Università di Palermo.
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