Università degli studi di Messina

 

 

REGOLAMENTI
 
 
Regolamento Didattico Sez. - Messina
   
 

 

Regolamento Didattico della SISSIS

Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario

Sezione di Messina

ART. 1

Direttive generali della Scuola. Scopo del Regolamento

1. La “Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario” è articolata in più Sezioni dotate ciascuna di autonomia didattica e gestionale. Nel presente Regolamento Didattico essa sarà denominata “Scuola”. Essa ha sede presso l’Università di Palermo. Le Università partecipanti alla Scuola sono quelle di Palermo, Messina e Catania, in ciascuna delle quali viene costituita una Sezione della Scuola.

2. Il presente Regolamento Didattico disciplina l’organizzazione didattica della Scuola secondo criteri di efficacia nell’offerta dei servizi formativi. Esso ha carattere sperimentale e può essere modificato in itinere previa deliberazione delle strutture competenti, come previsto all’art. 7 dell’Atto Costitutivo della Scuola Interuniversitaria.

ART. 2

Coordinamento tra le Sezioni

1. Per garantire il necessario coordinamento tra le Sezioni e gli Indirizzi della Scuola, le Università che sottoscrivono il presente Regolamento convengono altresì sulla opportunità di costituire un Coordinamento Interuniversitario (denominato Coordinamento) formato dai Presidenti dei Consigli di cui al comma 2., presieduto dal Presidente del Consiglio della Scuola dell’Università di Palermo

2. Presso ciascuno dei tre Atenei è istituito un Consiglio della Sezione della Scuola (denominato Consiglio) presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti. Nel presente Regolamento egli sarà denominato “Direttore”. Suoi compiti sono tutti quelli relativi alla direzione locale della Scuola, sulla base delle indicazioni del Comitato regionale e del Coordinamento di cui al comma 1.

ART. 3

Obiettivi della Scuola e titoli da essa rilasciati

1. Obiettivo della Scuola è la formazione professionale degli insegnanti della Scuola secondaria secondo gli specifici percorsi abilitativi stabiliti dal M.P.I.

In particolare sono obiettivi della Scuola:

a) l’acquisizione di competenze nelle Scienze dell’educazione e della formazione docente;

b) l’acquisizione di competenze di carattere storico ed epistemologico relative alle discipline caratterizzanti ciascuna delle abilitazioni conseguibili per la Scuola secondaria;

c) l’acquisizione di competenze di Didattica delle discipline proprie di ciascuna abilitazione, anche mediante Laboratori di didattica delle discipline medesime;

d) l’acquisizione di competenze legate alla pratica effettiva dell’insegnamento mediante il Tirocinio;

e) l’acquisizione di competenze metodologiche e operative nel Settore dell’handicap per la formazione degli insegnanti di sostegno.

2. Gli insegnamenti e le attività previsti in funzione in quanto indicato nel comma precedente sono propri della Scuola e da essa promossi e coordinati.

3. A conclusione degli studi, la Scuola conferisce un Diploma di Specializzazione che ha valore di esame di stato ed abilita all’insegnamento, per le Classi di abilitazione menzionate nel diploma medesimo. Il Diploma di Specializzazione rilasciato costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnante nelle Scuole secondarie.

ART. 4

Struttura d’Ateneo

1. la Scuola costituisce una struttura di Ateneo. In ciascuna delle Università siciliane essa opera in collaborazione con le Facoltà, i Corsi di Laurea e di Diploma, i Dipartimenti e i Centri Interdipartimentali. Tali strutture forniscono ogni assistenza e supporto anche logistico alle attività della Scuola, nei limiti delle loro rispettive disponibilità, nel quadro delle specifiche finalità e secondo le deliberazioni dei propri organi.

ART. 5

Indirizzi e copertura degli insegnamenti

1. La Scuola è articolata in Indirizzi. Ogni Indirizzo corrisponde di norma a una pluralità di Classi di abilitazione all’insegnamento.

2. L’attivazione dei singoli Indirizzi nelle singole Università è stabilita, su indicazione del Coordinamento e su proposta del Consiglio, dal Senato Accademico.

3. L’attivazione delle Classi di abilitazione e dei relativi insegnamenti viene deliberata dal Consiglio della Scuola.

4. La copertura degli insegnamenti viene attuata dal Consiglio della Scuola, su proposta dei singoli Consigli di Indirizzo.

ART. 6

Durata degli Studi

1. La durata complessiva degli studi della Scuola è di due anni accademici, ciascuno articolato in due semestri. Per la formazione degli insegnanti di sostegno di cui alla legge 104/1992 è previsto un anno aggiuntivo.

2. Per il raggiungimento degli obbiettivi propri della Scuola sono previste 1.000 ore complessive di insegnamento e di attività pratiche, così ripartite:

a) 500 ore di docenza, di cui 250 destinate alle Scienze dell’educazione e della formazione docente e 250 destinate agli Insegnamenti storico-epistemologici e di didattica disciplinare;

b) 200 ore di Laboratorio;

c) 300 ore di Tirocinio;

3. Per la formazione degli insegnanti di sostegno sono previste ore aggiuntive fino ad un massimo di 500.

4. Ogni specializzando deve preparare una relazione analitica sull’attività di Tirocinio, la quale verrà valutata in sede di esame finale.

5. La frequenza è obbligatoria. Per ciascun corso è tollerata un’assenza non in volta superiore al 25% delle ore complessive del corso stesso, tranne casi eccezionali che verranno di volta valutati dal relativo Consiglio di Indirizzo.

6. E’ consentita l’iscrizione ad un solo Indirizzo e, all’interno di questo, a non più di una Classe di abilitazione.

ART. 7


Organi della Scuola

1. Sono organi di ciascuna Sezione della Scuola:

- il Consiglio della Scuola,

- il Direttore,

- la Giunta di Direzione,

- i Consigli di Indirizzo,

- i Coordinatori di Indirizzo,

- il Coordinatore dell’Area delle Scienze dell’educazione e della funzione docente,

- il Coordinatore del Tirocinio.

2. Il Consiglio della Scuola è costituito da:

a) tutti i docenti universitari che svolgono a qualsiasi titolo attività di insegnamento per la durata di almeno 25 ore complessive, con voto deliberativo;

b) i Coordinatori di Indirizzo, Area e Tirocinio se non già compresi in a), con voto deliberativo;

c) una rappresentanza degli specializzandi iscritti alla Scuola pari al 20% dei componenti di cui al punto a), con voto consultivo.

d) con solo voto consultivo, i docenti della Scuola provenienti a qualsiasi titolo (contratti, semiesoneri, tutors ecc.) da strutture esterne alla stessa Università;


I componenti di cui alle lettere e) e d) contribuiscono al numero legale solo se presenti.

3. Il Consiglio della Scuola sovrintende alla programmazione generale e al coordinamento del complesso delle attività didattiche e delle connesse procedure di verifica e di valutazione, fatte salve le funzioni specifiche attribuite alla Giunta e gli aspetti didattici, e eventualmente organizzativi, delegati ai Consigli di Indirizzo.

Spetta in particolare al Consiglio della Scuola:

- deliberare annualmente, su proposta del Direttore, sentita la Giunta, il piano generale della attività e l’utilizzo delle risorse disponibili per il funzionamento della Scuola;

- avanzare eventuali richieste di incremento o di variazione delle risorse da mettere a disposizione della Scuola anche in relazione all’eventuale ampliamento degli impegni di essa;

- approvare, su proposta della Giunta, la ripartizione delle attività didattiche e deliberare per quanto di competenza sulla attivazione e assegnazione di insegnamenti per affidamento e a contratto;

- assumere le delibere richieste dal presente Regolamento, nonché ogni altra determinazione necessaria al buon funzionamento della Scuola;

- Il Direttore della Scuola viene eletto tra i professori di ruolo, salvo esplicita dichiarata indisponibilità, dal Consiglio della Scuola. Egli rappresenta la Sezione all’interno della “Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario”, presiede le sedute del Consiglio e della Giunta di Direzione, cura l’attuazione delle relative delibere, assicura, con la collaborazione della Giunta, l’andamento ordinario delle attività. Designa, d’intesa con i Coordinatori di Indirizzo, di Area e di Tirocinio, le Commissioni proposte alle verifiche intermedie semestrali e alle prove finali. Ha il diritto di partecipare – con voto consultivo – a tutti i Consigli di Indirizzo e al Consiglio dell’Area delle Scienze dell’educazione e della funzione docente. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente per una sola volta. La funzione di Direttore è incompatibile con la carica di Rettore, Pro-Rettore, Preside di Facoltà, Presidente di Corso di Laurea, Responsabile di Indirizzo, Direttore di Diploma, Direttore di Dipartimento.

4. La Giunta di Direzione esercita compiti istruttori, di proposta e di coordinamento organizzativo, coadiuvando il Direttore nelle sue funzioni. E’ composta dai Coordinatori degli Indirizzi di specializzazione attivati nella Scuola, dal Coordinatore dell’Area delle Scienze dell’educazione e della funzione docente e dal Coordinatore del Tirocinio. Essa si riunisce di norma ogni mese.

5. In relazione ad ogni Indirizzo, ovvero raggruppamenti di Indirizzi, sono istituiti i Consigli di Indirizzo. In relazione all’Area delle Scienze dell’educazione e della funzione docente è istituito un apposito Consiglio. I Consigli di Indirizzo ed il Consiglio dell’Area delle Scienze dell’educazione e della formazione docente sono costituiti da tutti i docenti che a qualunque titolo prestino la propria opera all’interno di ciascuno di essi, compresi gli insegnanti di cui al comma d) del punto 2 dell’art. 7. I Consigli di Indirizzo ed il Consiglio dell’Area delle Scienze dell’educazione e della formazione docente provvedono, anche sulla base dei compiti loro conferiti dal Consiglio della Scuola, al coordinamento delle attività di pertinenza di ciascun Indirizzo o Area. Essi eleggono al proprio interno il Coordinatore tra i professori di ruolo.

6. Il Coordinatore di Indirizzo o Area dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente per una sola volta.

Egli ha i seguenti compiti:

a) organizza le attività didattiche e formative rivolte agli specializzandi;

b) redige alla fine di ogni anno accademico una relazione sullo stato della didattica e sul complesso dei servizi formativi di sua competenza, da presentare al Consiglio della Scuola che ne terrà conto per la successiva fase di programmazione. A tale scopo si avvale del supporto di docenti dell’Indirizzo, nonché di strumenti per la valutazione della funzionalità ed efficacia delle strutture didattiche.

7. Il Coordinatore del Tirocinio è designato dalla Giunta. Egli ha i seguenti compiti:

a) organizza le attività di Tirocinio;

b) redige alla fine di ogni anno accademico una relazione sul complesso delle attività formative di Tirocinio, da presentare al Consiglio della Scuola che ne terrà conto per la successiva fase di programmazione. A tale scopo si avvale del supporto degli insegnanti in semiesonero, nonché di strumenti per la valutazione della funzionalità ed efficacia delle attività di sua competenza.

ART. 8

Corpo docente

1. Il corpo docente della Scuola è costituito:

a) dai docenti il cui compito istituzionale-didattico si svolge, previa delibera della Facoltà di appartenenza, nella Scuola;

b) dai docenti operanti presso altre strutture universitarie che esercitino nella Scuola parte dei propri compiti didattici;

c) dai titolari di insegnamento per supplenza o contratto;

d) dagli insegnanti secondari in semiesonero assegnati alla Scuola secondo la specifica normativa prevista.

ART. 9

Risorse della Scuola

1. La Scuola si avvale per il proprio funzionamento:

a) della quota di risorse di provenienza ministeriale ed europea ad essa destinate dal Comitato di Coordinamento Interuniversitario;

b) dei contributi versati dagli specializzandi iscritti alla Scuola stessa;

c) della dotazione ordinaria di funzionamento a carico del bilancio dell’Università;

d) delle risorse acquisite tramite convenzioni con enti pubblici e privati, redditi di lasciti o donazioni;

e) delle risorse provenienti dalla fornitura di servizi all’esterno;

f) di ogni altro fondo che, ai sensi delle normative in vigore o per disposizione dell’Università, sia destinato alle attività della Scuola.

ART. 10

Condizioni per l’ammissione alla Scuola e numero degli ammissibili

1. Possono essere ammessi ai diversi Indirizzi della Scuola e, all’interno di questi, a ciascuna Classe di abilitazione attivata coloro che, secondo la normativa vigente, siano in possesso di titolo idoneo e che abbiano superato la specifica prova di selezione prevista sulla base del numero di posti disponibili per ciascuna classe di abilitazione. In particolare costituiscono titolo di accesso, in relazione ad ogni specifica abilitazione:

a) le lauree che, sulla base della normativa in vigore, danno accesso all’abilitazione che si intende conseguire;

b) i diplomi conseguiti presso le Accademie di Belle Arti e gli Istituti superiori per le industri artistiche, i Conservatori e gli Istituti musicali pareggiati, gli ISEF che danno accesso all’abilitazione;

c) i titoli universitari conseguiti in un paese dell’Unione Europea che danno accesso, nel paese stesso, alle attività di formazione degli insegnanti per l’area disciplinare corrispondente.

2. Il bando di ammissione alla Scuola indica ogni anno il numero dei posti disponibili per ciascun Indirizzo in ottemperanza alle indicazioni dei Ministeri competenti e alle delibere del Comitato Regionale. La ripartizione dei posti tra le varie classi di abilitazione attivate avviene su delibera della Giunta.

3. L’entità delle tasse e dei contributi di Ateneo è stabilita, separatamente per ciascuna Sezione, dai Consigli di Amministrazione delle tre Università. I contributi da assegnare alla Scuola vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio della Scuola.

ART. 11

Organizzazione degli insegnamenti e delle attività formative

1. Le scelte relative agli insegnamenti e alle altre attività didattiche sono definite in funzione degli obiettivi formativi elaborati sulla base del profilo professionale richiesto, secondo le indicazioni di cui all’Allegato A del Decreto MURST 26.05.1998.

2. Gli obiettivi della Scuola sono perseguiti:

a) mediante insegnamenti dell’Area comune di Scienze dell’Educazione e della funzione docente comuni a tutti gli Indirizzi per un totale di 250 ore;

b) mediante insegnamenti specifici di carattere storico, epistemologico e di didattica disciplinare specifici per ciascuna delle abilitazioni conseguibili, per un totale di 250 ore;

c) mediante laboratori relativi agli insegnamenti dell’Area delle Scienze dell’educazione e della funzione docente e alle Aree degli insegnamenti specifici, per un totale di 200 ore;

d) mediante tirocini relativi alle singole “discipline scolastiche”, per un totale di 300 ore;

e) per quanto riguarda l’abilitazione alla didattica di sostegno, mediante insegnamenti dell’area delle pedagogie e delle didattiche speciali, dell’area neuropsicologica relativa all’handicap e mediante adeguate attività di laboratorio e di tirocinio.

3. La Scuola è organizzata secondo uno schema modulare, costituito da moduli di norma non superiori a 50 ore ciascuno:

4. L’organizzazione dei corsi prevede sia per l’Area comune sia per ciascun Indirizzo la specificazione degli insegnamenti caratterizzanti. Gli insegnamenti sono distribuiti per anno secondo specifici percorsi di studio in cui sono indicate eventuali propedeuticità e specificate le attività di laboratorio e di tirocinio, assieme alle modalità di verifica della frequenza.

5. Gli insegnamenti, le altre attività didattiche e le procedure di verifica e valutazione del rendimento sono programmati collegialmente dai competenti Consigli e sono condotti dai docenti in maniera coordinata.

ART. 12

Area comune delle Scienze dell’educazione e della funzione docente

1. Obiettivo degli insegnamenti dell’Area comune di Scienze dell’Educazione e della formazione docente e dei relativi laboratori è l’acquisizione delle competenze pedagogiche, psicologiche, metodologiche, giuridiche e deontologiche e della strumentazione didattica ritenute indispensabili, nonché caratterizzanti, per conferire abiti scientifici alla professione dell’insegnante nella scuola secondaria. Tali insegnamenti, in particolare, promuovono conoscenze e competenze riferite alle seguenti tematiche:

a) modelli pedagogici e didattici contemporanei,

b) fondamenti della psicologia generale, dello sviluppo (con particolare riferimento alle problematiche psicologiche della preadolescenza e dell’adolescenza),

c) modelli di programmazione didattica,

d) tematiche docimologiche,

e) tematiche sociologiche, antropologiche e giuridiche.

ART. 13

Area degli Insegnamenti storico-epistemologici e di didattica disciplinare

1. Obiettivo degli insegnamenti storici ed epistemologici è l’acquisizione di conoscenze riguardanti la natura e lo sviluppo storico delle singole discipline caratterizzanti l’abilitazione all’insegnamento richiesta, le loro implicazioni epistemologiche, i rapporti tra esse, il significato pratico e la funzione sociale di ciascun sapere, la riflessione sulla natura dei relativi problemi di insegnamento e sulle metodologie di ricerca didattica utilizzate. Tali Insegnamenti presuppongono la conoscenza, da parte degli specializzandi, dei necessari contenuti disciplinari.

2. Obiettivi degli Insegnamenti di didattica disciplinare e dei relativi laboratori sono rispettivamente l’acquisizione e l’applicazione di competenze specifiche nella determinazione delle procedure e degli obiettivi didattici, nella scelta dei contenuti di insegnamento e nella loro efficace organizzazione curricolare, nella scelta e nella costruzione collaborativa di strategie di insegnamento e di valutazione formativa dei risultati di apprendimento raggiunti.

3. In particolare, il laboratorio è da intendersi come analisi, progettazione e simulazione dell’attività didattica di cui alle Aree 1 e 2 e si svolge con l’intervento coordinato di docenti di entrambe le Aree.

ART. 14

Tirocinio

1. Obiettivo del Tirocinio didattico-professionale è la produzione di competenze legate all’esercizio effettivo dell’insegnamento, alla padronanza dei linguaggi e dei processi di comunicazione didattica e formativa, all’uso critico delle metodologie e tecnologie didattiche e allo sviluppo di comportamenti e di atteggiamenti costruttivi e di collaborazione nelle interazioni istituzionali e sociali richieste dall’attività professionale. Esso ha lo scopo di coordinare, in un processo unitario, le competenze di tipo prevalentemente teorico e le competenze di tipo prevalentemente pratico-operativo, anche con riferimento ai risultati della ricerca scientifica e pedagogico-didattica.

2. Il Tirocinio:

a) si compone di una parte progettuale e di una parte operativa, da svolgersi in

istituti scolastici di diversa tipologia; inizia nel primo semestre della Scuola e si

sviluppa durante tutta la durata di essa;

b) si attua attraverso l’interazione con strutture scolastiche, definita da appositi protocolli d’intesa.

c) Per l’organizzazione delle attività di Tirocinio, opportune intese sono tempestivamente perseguite, nel quadro dell’apposita normativa nazionale, con la Sovrintendenza regionale e con i Provveditorati agli Studi. Analoghe intese sono perseguite con il competente Istituto Regionale per la Ricerca, la Sperimentazione e l’Aggiornamento Educativi (IRRSAE). Le attività di Tirocinio si svolgono in collaborazione con le scuole secondarie e con gli insegnanti delle classi nelle quali le attività stesse hanno luogo.

d) Il Consiglio della Scuola definisce la struttura del protocollo d’intesa da stipulare con le scuole per le attività di Tirocinio, nonché i criteri per l’individuazione delle scuole stesse. Nella fase di progettazione del Tirocinio, che coinvolge docenti e specializzandi, potranno essere studiati elementi utili ai fini delle determinazioni di cui sopra. I protocolli disciplineranno:

a) le modalità attraverso le quali l’attività degli insegnanti direttamente coinvolti nel Tirocinio verrà inserita nella complessiva programmazione della Scuola;

b) le modalità di raccordo tra i progetti didattici, elaborati nel Laboratorio, che sono oggetto del Tirocinio e la programmazione didattica.

ART. 15

Crediti

1. A tutte le attività didattiche è attribuito un peso in crediti secondo le norme del sistema ECTS (decisione CEE 87/327 del 15/6/1987). Il totale dei crediti nel biennio ammonta a 120.

2. Con riferimento al decreto MURST 26.05.1998, almeno il 20 per cento dei crediti formativi è destinato alle attività di Laboratorio e almeno il 25 per cento dei crediti è destinato all’attività di Tirocinio.

3. L’attribuzione dei crediti avviene pertanto secondo lo schema seguente:

- Numero totale dei crediti nel biennio: 120

- Crediti per un’ora di lezione frontale: 0,132

(0,132x500) = 66

- Crediti per un’ora di tirocinio: 0,100

(0.100x300) = 30

- Crediti per un’ora di laboratorio: 0,120

(0,120x200) = 24

-----------------------------

TOTALE 120

ART. 16

Manifesto degli Studi

1. Annualmente il Manifesto degli studi:

a) indica gli Indirizzi e, all’interno di questi, le Classi di abilitazione attivati;

b) indica gli insegnamenti e le altre attività didattiche della Scuola;

c) definisce i monti orari relativi ai singoli insegnamenti ed attività;

d) attribuisce il peso in crediti di ciascuna delle attività didattiche;

e) determina le prove conclusive di valutazione per ogni semestre, in numero non superiore a tre, indicando a tal fine le necessarie aggregazioni di attività didattiche; eventuali prove intermedie di valutazione possono essere previste inoltre nell’ambito delle singole attività.

ART. 17

Piani di Studio

1. Ogni iscritto alla Scuola presenta all’inizio del primo semestre un piano di studi individuale. La Giunta:

a) valuta la congruità del piano proposto, sulla base dell’esame del percorso formativo compiuto dallo specializzando nell’Università o in una delle istituzioni di cui all’art.8, riconoscendo eventuali crediti ad attività previste nella Scuola in misura comunque corrispondente a non più di un semestre;

b) definisce un curriculum integrato prolungato per l’allievo che intenda conseguire, dopo la prima, altre abilitazioni;

c) prevede, in aggiunta alle attività della Scuola, una formazione ulteriore, da acquisire nelle facoltà competenti, nei casi in cui il precedente curriculum risulti carente in discipline rilevanti per l’abilitazione da conseguire e per la partecipazione ai relativi concorsi;

d) l’eventuale completamento delle competenze culturali ritenute essenziali dalla Giunta può ottenersi o mediante la frequenza di corsi universitari singoli o comunque secondo le indicazioni della Giunta per ogni singolo iscritto. Tali frequenze non devono comunque comportare alcun ulteriore onere finanziario per l’iscritto;

e) la verifica dell’avvenuto completamento di cui al comma precedente, qualora non sia stato sostenuto un regolare esame, avrà luogo secondo le modalità indicate caso per caso dalla Giunta. L’impegno orario relativo al completamento di tali competenze è aggiuntivo rispetto al curriculum previsto e non entra pertanto nel computo delle ore globali della Scuola.

ART. 18

Esami di profitto

1. Al termine di ogni semestre la Scuola organizza le prove di esame relative ai corsi svolti nel semestre.

2. La Scuola rende pubblico il calendario degli esami all’inizio di ciascun semestre.

3. Gli esami non sostenuti o non superati al termine del semestre relativo possono essere recuperati in una apposita sessione che verrà fissata di norma nel mese di settembre.

4. Di norma lo specializzando dovrà superare tutti gli esami previsti dal suo piano di studi individuale entro l’appello straordinario di settembre del relativo anno di corso. Lo specializzando potrà rinviare all’anno successivo, o sostenere di nuovo nel caso di esito negativo, non più di un esame.

5. Nel caso in cui lo studente sia in debito di più di un esame, il Consiglio di Indirizzo potrà deliberarne l’iscrizione ‘fuori corso’ per la durata di un semestre o di due semestri, in base al carico orario corrispondente agli esami non superati.

6. Qualora entro il periodo fissato lo studente non soddisfi agli obblighi didattici, il Consiglio ne potrà deliberare il decadimento dalla Scuola.

7. Lo specializzando può chiedere l’interruzione della sua carriera e la può riattivare, vedendosi riconoscere i crediti formativi maturati.

8. Le date degli esami di profitto non possono essere cambiate senza l’autorizzazione del Direttore della Scuola, il quale in nessun caso potrà consentire l’anticipazione degli appelli.

9. Per sostenere gli esami di profitto lo studente deve essere regolarmente iscritto ed in regola con il versamento delle tasse e dei contributi; deve avere regolarmente inserito l’esame nel piano di studi approvato dalla Giunta della Scuola e avere ottemperato agli obblighi della frequenza.

10. Gli esami di profitto possono consistere in una prova scritta o pratica o orale o in più d’una di queste modalità. Le prove orali sono pubbliche.

11. La Giunta determina la composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami di profitto, che dovranno prevedere almeno due componenti. Nel caso di esame scritto entrambi i commissari devono sottoscrivere una comune valutazione della prova.

12. Possono fare parte delle commissioni d’esame solo i cultori della materia nominati secondo le norme regolamentari dell’Università.

13. Il risultato positivo dell’esame dovrà essere riportato su un apposito documento firmato dai componenti della Commissione d’esame e dello studente. I voti sono espressi in trentesimi.

ART. 19

Esami finali dei Corsi di Specializzazione

1. L’esame finale per il conseguimento del diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato (sul tema relativo a qualche aspetto o della attività professionale, o della didattica di una disciplina, o dell’esperienza di tirocinio) e nella preparazione di una lezione. Nella stesura dell’elaborato lo specializzando deve dimostrare la propria capacità di autonomia culturale e professionale.

2. La Scuola rende pubblici con adeguato anticipo i periodi in cui si svolgono gli esami finali per il conseguimento del titolo di Diploma.

3. Per sostenere l’esame di Diploma lo studente deve avere superato tutti gli esami di profitto relativi agli insegnamenti inclusi nel proprio piano di studi ed essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.

4. La Giunta della Scuola stabilisce le modalità e i criteri per la valutazione dell’esame finale.

5. La commissione relativa è nominata dal Direttore della Scuola. Essa è composta da cinque membri, di cui almeno tre afferenti allo specifico Indirizzo ed almeno uno appartenente all’Area delle Scienze dell’Educazione e della funzione docente. Di essa possono fare parte, in numero non superiore ad uno, gli insegnanti in semiesonero.

6. Gli esami di Diploma sono pubblici.

7. La Giunta fissa i criteri per la valutazione dell’esame finale.

8. La votazione finale è in ogni caso espressa in centodecimi qualunque sia il numero dei commissari. L’esame si intende superato con votazione minima di 66/110.

ART. 20

Riconoscimento di studi compiuti all’estero

1. La Scuola determina i criteri per il riconoscimento dei titoli di Specializzazione o di Abilitazione all’insegnamento conseguiti presso Scuole di altri paese. Tali titoli possono essere dichiarati dal Senato Accademico, su proposta della Giunta della Scuola, equivalenti a quelli corrispondenti rilasciati dalla Scuola qualora tale riconoscimento non sia già disposto dalla normativa o da accordi internazionali vigenti oppure da esplicite disposizioni contenute in accordi di scambio.

ART. 21

Trasferimenti da altre Scuole e passaggi di Indirizzo

1. Il riconoscimento degli esami sostenuti da specializzandi provenienti da altre Scuole o da altro Indirizzo della Scuola è determinato dalla Giunta.

ART. 22

Norme transitorie

1. Nelle more della costituzione del Consiglio della Scuola, tutte le competenze del Consiglio sono attribuite al Comitato di proposta di cui all’art. 11 della tab. XXIII bis e quelle del Direttore della Scuola al Presidente del Comitato di Proposta.

2. Per tutto quello che non è previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente.